L’appuntamento Unico
Il modello Unico per le persone fisiche compie tre anni e, come sempre, si presenta ricco di novità .
Quello per il 2000 si compone di quattro modelli, ciascuno caratterizzato da un diverso colore: celeste per la dichiarazione dei redditi, blu per la dichiarazione Iva, arancio per la dichiarazione Irap e verde per la dichiarazione del sostituto d`imposta.
La dichiarazione può essere presentata agli uffici postali, alle banche convenzionate, agli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.), o direttamente all`Amministrazione finanziaria tramite internet.
Per quanto riguarda la presentazione, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20/4/2000 ha prorogato il termine di presentazione del modello Unico 2000 Persone fisiche al 31/7/2000.
Novità
- L`introduzione di una detrazione a favore dei titolari di contratti di locazione, stipulati ai sensi della legge n. 431 del 1998, di immobili utilizzati come abitazione principale (rigo RN 15 del modello Unico 2000);
- la riduzione dal 98 al 92 per cento dell`acconto Irpef;
- il debutto dell`addizionale comunale all`Irpef (solo per i residenti dei comuni che l`hanno deliberata);
- il riconoscimento, come onere deducibile, del 50 per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi di minori stranieri per l`espletamento della relativa procedura di adozione (rigo RP 24 del modello Unico 2000);
- l`aumento della deduzione per l`abitazione principale da 1.100.000 lire a 1.800.000 lire (rigo RN 4 del modello Unico 2000);
- la riduzione del reddito per taluni immobili locati in comuni ad alta intensità abitativa (quadro RB del modello Unico 2000);
- l`aumento da 1 milione di lire a 3 milioni di lire dell`importo massimo su cui calcolare la detrazione d`imposta per le spese funebri (rigo RP 14 del modello Unico 2000);
l`eliminazione della possibilità di destinare il quattro per mille dell`Irpef al finanziamento di movimenti e partiti politici.
Le scadenze di pagamento
Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 20/4/2000 ha pure modificato il temine per il versamento delle imposte che ora può essere effettuato senza alcuna maggiorazione entro il 20/6/2000 e con la maggiorazione dello 0,40 per cento tra il 21 giugno e il 20 luglio. Ricordiamo che ciascuna imposta va versata solo se il relativo saldo a debito supera le 20 mila lire; fa eccezione l`Iva che va versata se l`importo è superiore o pari a 2 mila lire.
Il modello di pagamento
Il 1° maggio ha debuttato il nuovo modello F 24 che tutti i contribuenti devono utilizzare per il pagamento non solo di:
- Imposte sui redditi e ritenute alla fonte
- Iva
- Imposte sostitutive
- Irap
- Contributi e premi Inps,
- Inail, Enpals, Inpdai
- Interessi in caso di pagamento rateale;
ma anche delle somme dovute (compresi gli interessi e le sanzioni) in caso di:
- Liquidazione e controllo formale della dichiarazione
- Avviso di accertamento
- Avviso di irrogazione sanzioni
- Accertamento con adesione
- Conciliazione giudiziale
- Ravvedimento
È pure disponibile una versione facilitata del modello su cui sono prestampati i codici tributo più utilizzati (saldo e acconto Irpef, addizionale regionale Irpef e addizionale Irpef enti locali).
La compensazione
I crediti emergenti dal modello Unico e quelli risultanti dalle denunce contributive (modello DM 10/2 per l`Inps e modello 10/SM per l`Inail) possono essere compensati con gli importi a debito utilizzando il modello F 24. I crediti di imposta sono rimborsabili o compensabili, per l`anno 2000, fino ad un massimo di 500 milioni di lire. Il modello F 24 va presentato anche se il saldo finale è pari a zero.
La rateizzazione
Si possono rateizzare le imposte e i contributi previdenziali, risultanti dal modello Unico, dovuti a titolo di saldo dell`anno 1999 e di primo acconto per l`anno 2000.
A partire da quest`anno sarà possibile scegliere liberamente quali imposte rateizzare e quali, invece, versare in unica soluzione; non solo, sarà anche possibile per ciascuna imposta scegliere il numero delle rate nel quale si vuole frazionare il pagamento.
Questa opportunità è prevista d del ministero delle Finanze 31/3/2000 che approva il nuovo modello F 24; di essa, perciò, non si trova menzione nelle istruzioni al modello Unico 2000 che sono state emanate prima di tale decreto.
Unico on line
È forse la novità più rilevante di quest`anno; per la prima volta, infatti, le persone fisiche potranno presentare il modello Unico collegandosi al sito del Servizio telematico internet del ministero delle Finanze; l`indirizzo è http://uniconline.fi-nanze.it.
Per accedere a questo servizio, ovviamente, è necessario disporre di un computer, di una stampante, di un modem e di un accesso a internet.
È poi necessario chiedere l`abilitazione collegandosi al sito del Servizio telematico internet che risponderà immediatamente inviando la prima parte del codice Pin che successivamente verrà utilizzato per la trasmissione della dichiarazione. La seconda parte verrà inviata al contribuente per posta unitamente alla password.
A questo punto, sarà possibile utilizzare il software messo gratuitamente a disposizione dal ministero delle Finanze per compilare la dichiarazione e generare il file da inviare telematicamente all`amministrazione Finanziaria.
I contribuenti che presenteranno il modello Unico tramite il Servizio telematico internet saranno gli unici a poter effettuare anche il versamento delle imposte tramite internet. Anche in questo caso, le Finanze metteranno a disposizione gratuitamente il software per la compilazione del modello F 24 nel quale andranno indicate le coordinate bancarie del proprio conto corrente. Una volta trasmesso il file contenente il modello F 24, l`addebito dell`importo sul conto sarà effettuato automaticamente. La banca nella quale il contribuente è correntista dovrà , però, essere convenzionata con il Ministero. Sul sito www.finanze.it verrà reso disponibile l`elenco degli istituti di credito convenzionati.
Una volta completato l`invio del modello Unico e quello del modello F 24, l`Amministrazione renderà disponibile sul proprio sito, per un periodo di 30 giorni, la ricevuta di presentazione e quella di pagamento che dovranno essere prelevate dal contribuente. Per la prima volta, dunque, sarà possibile per il contribuente presentare la dichiarazione e pagare le imposte senza muoversi da casa o dall`ufficio.
(ha collaborato Alessandro Cati)
LE SANZIONI PER IL VERSAMENTO RITARDATO E OMESSO
P er il mancato o insufficiente versamento delle imposte dichiarate è applicabile la sanzione amministrativa pari al 30 per cento delle somme non versate.
La sanzione del 30 per cento è ridotta: al 3,75 per cento dell`imposta se quest`ultima viene versata, contestualmente alla sanzione e agli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente il 2,5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, entro 30 giorni dalla scadenza; al 6 per cento dell`imposta se quest`ultima viene versata, contestualmente alla sanzione e agli interessi moratori calcolati al tasso legale (attualmente il 2,5 per cento annuo) con maturazione giorno per giorno, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all`anno nel corso del quale la violazione è stata commessa.
La sanzione del 30 per cento è ridotta:al 10 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del controllo, eseguito ai sensi dell`art. 36-bis del DPR 600 del 1973, entro l`inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all`anno successivo; al 20 per cento nel caso in cui le somme dovute siano pagate entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del controllo eseguito, ai sensi dell`art. 36-ter del DPR 600 del 1973, entro il 31dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.
F ILO DIRETTO PENSIONI: RISPONDE L`INAS-CISL
«S ono una dipendente pubblica non vedente. Vorrei sapere se, nel mio caso, è applicabile la legge 218/52 che prevede l`accesso alla pensione con i requisiti ridotti, sia di contribuzione sia anagrafici». La legge 218/52 non è applicabile ai lavoratori pubblici non vedenti; la sua situazione è, invece, disciplinata dal combinato disposto di altre leggi che prevedono quanto segue. Innanzitutto, per ogni anno di servizio svolto nella condizione di non vedente, lei avrà diritto a 4 mesi di contribuzione figurativa utile sia ai fini del diritto sia della misura della pensione. In pratica, questo significa che per ogni anno lavorato le verrà garantita, senza alcun onere da parte sua, una copertura assicurativa e contributiva aggiuntiva corrispondente a 4 mesi di contributi. |
PER SAPERNE DI PIà, chiama il numero verde Servizi Cisl 800/249307 |