Tre gradi di giudizio: troppi!

Sentenza, Appello, Cassazione... e i processi non finiscono mai. Quale grado eliminare? Ecco il parere di un noto avvocato padovano, studioso della materia.
03 Febbraio 2001 | di

Il nostro sistema giudiziario prevede, in civile e in penale, tre gradi di giudizio. Per esempio, chi viene condannato in Tribunale può ricorrere in Appello, e poi in Cassazione. Alcuni pensano che tre gradi di giudizio siano troppi, anche perché contribuiscono alla lunghezza dei processi e alla paralisi dell' apparato. La critica si è accentuata dopo l' entrata in vigore, nel 1989, del nuovo Codice di diritto che, trasformando il processo da «inquisitorio» in «accusatorio», impone la formazione della prova in dibattimento, garantisce un contraddittorio reale e stabilisce l' effettiva eguaglianza delle parti. Consacrata questa nuova situazione e l' attuale paralisi della giustizia, rifare tre volte lo stesso processo appare un lusso che non possiamo più permetterci.
Tuttavia, la riduzione a due gradi di giudizio non è semplice e forse non è neppure la soluzione migliore. Intanto, quale grado sacrificare? L' Appello o la Cassazione? Teoricamente, i giudizi di merito sono due, quello di primo grado e l' Appello, essendo alla Cassazione riservato il giudizio di legittimità . In pratica, però, i giudizi di merito sono tre, dato che il controllo della Cassazione è stato talmente allargato da investire il fatto stesso, trasformando la Corte in un giudice di terza istanza. Se si decidesse di abolire l' Appello, bisognerebbe mantenere le attuali possibilità  di ricorrere in Cassazione e di riesaminare il fatto.
Secondo il Codice di procedura del 1930, la sentenza era nulla se mancava o era contraddittoria la motivazione: ciò consentiva il ricorso per Cassazione. Poiché non è mai stato facile distinguere il riesame del fatto da quello del procedimento logico giuridico viziato da errore in primo e secondo grado, era inevitabile uno spostamento sempre maggiore del giudizio di Cassazione verso la rivalutazione delle prove, con il conseguente sacrificio della funzione di mera legittimità .
Infatti, col passare del tempo la Cassazione è diventata di fatto un giudice di terza istanza nel merito, con conseguenze negative non solo sul piano logistico (aumento di ricorsi e ingolfamento degli uffici), ma anche su quello giurisdizionale: progressivo indebolimento della certezza del diritto e aumento di sentenze contraddittorie su una medesima fattispecie - condanna, assoluzione, annullamento con rinvio, assoluzione, condanna e così via - .
La situazione si è aggravata con l' entrata in vigore del nuovo codice di procedura che ha dilatato la possibilità  di scivolare nel merito. Ai casi previsti dai vecchi codici, l' articolo 606 ha aggiunto, infatti, la «mancata assunzione di una prova decisiva» e la «manifesta illogicità  della motivazione».

L' illogicità  è cosa diversa dalla contraddittorietà , che è concetto più ristretto. È vero che l' illogicità  deve essere manifesta, cioè di evidenza palmare, o che deve risultare dalla sentenza e non dagli atti, ma è altrettanto vero che non può trattarsi di illogicità  astratta, ma legata all' esame di un caso concreto. È quasi inevitabile che il controllo sulla correttezza del ragionamento poggi su una nuova valutazione delle prove.
A poco a poco, quasi senza accorgersene, si è arrivati a un sistema caratterizzato da tre giudizi di merito, con la conseguenza che i processi hanno cominciato a «impazzire» trasformandosi in palline da ping pong, battute e ribattute oltre la rete della ragionevolezza. L' ultimo esempio clamoroso è stato il processo Sofri per l' omicidio del commissario Calabresi, che in nove anni ha visto undici dibattimenti.

Che fare? Si può abolire l' Appello riducendo così a due i gradi di giudizio, ma allora bisogna apertamente riconoscere, con le opportune modifiche legislative, che la Cassazione, oltre che di legittimità , deve essere giudice di merito ad ogni effetto. A me sembra più ragionevole mantenere l' Appello, nella pienezza del riesame del fatto, e invece ridurre drasticamente i motivi di ricorso per Cassazione, restituendo a questa la natura di giudice di sola legittimità  (violazione di legge nel corso del processo).
Bisogna avere il coraggio di fare delle scelte e vietare il controllo della motivazione in terzo grado. Non è vero che così facendo aumenterebbe il rischio di decisioni arbitrarie. Questo pericolo è praticamente azzerato dopo l' entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, che dispone la formazione della prova in dibattimento nel corso di un effettivo contraddittorio. In ogni così c' è l' istituto della revisione, che il nuovo codice ha reso più flessibile e di più facile accesso, se non altro per la modifica della formula assolutoria.
Bisogna ricordare che volendo garantire tutti si finisce per non garantire nessuno; e che è inutile avere una macchina giudiziaria perfetta sulla carta, ma che, in pratica, non funziona.

   
   
VOCABOLARIETTO: PROCESSO E PROCESSI      

I l processo è un complesso di attività  mediante le quali si ottiene la pronuncia di provvedimenti del giudice.
- Il processo amministrativo:    vengono risolte le controversie di diritto amministrativo, fra i privati e lo stato (o pubbliche amministrazioni), per la tutela di interessi riconosciuti dalla legge.
- Il processo civile:   vengono risolte le controversie fra privati in materie di diritto civile (o fra privati e lo stato, quando questo agisce in forza di norme privatistiche). Si svolge dinnanzi ai pretori, ai tribunali, alle corti d' appello.
- Il processo del lavoro:   sui rapporti di lavoro e si svolge dinanzi ai giudici del lavoro (pretori e tribunali) secondo regole diverse da quelle dei processi civili ordinari.
- Il processo penale: viene accertata la responsabilità  (colpevolezza) o  l' innocenza degli accusati di uno o più reati (si svolge dinanzi ai pretori, ai tribunali, alle corti d' appello, e, per reati di particolare gravità , alle corti d' assise e alle corti d' assise d' appello).
- Il processo di cassazione   : consente di ottenere una decisione di conformità  o non conformità  alla legge delle interpretazioni del diritto formulate in primo e in secondo grado dai giudici di merito (pubblico dibattito e udienza).

 

   
   
IL GIUDICE DI PACE      

   È un magistrato onorario appartenente all' Ordine giudiziario. La sua è una carica che dura quattro anni. Ha competenze in materia civile e penale e svolge anche una funzione conciliativa in materia civile. Contro le sentenze emesse dal Giudice di pace si può presentare appello presso il Tribunale nel cui circondariato ha       sede.

     

    Con l' introduzione nel campo civile del giudice di pace, nel 1998 si sono esauriti311.049 procedimenti di cognizione ordinaria su 380.686 sopravvenuti e, nei primi sei mesi del ' 99, se sono chiusi 193.187 su 240.609.Circa l' 80 per cento dei procedimenti di cognizione ordinaria e di quelli speciali ha avuto una durata media di 7 mesi, per il restante 20 per centro la durata è stata di un anno e mezzo.

Data di aggiornamento: 26 Giugno 2017