Ici meno amara
A partire dal secondo semestre 1999, si sono intensificati i controlli da parte degli enti locali, o delle società con essi convenzionate, sulle dichiarazioni e sull`Imposta comunale sugli immobili, meglio conosciuta come Ici o «tassa sulla casa», dovuta per gli anni `93, `94, `95, `96 e `97.In altri termini, i comuni stanno verificando che le tasse pagate su case, negozi, garage o altri immobili corrispondano al dovuto. La recente legge Finanziaria ha dato maggior respiro ai comuni per la loro attività di controllo, prorogando al 31/12/2000 i termini per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento di tale imposta. Ciò perché si sono verificate irregolarità che non sono imputabili al contribuente. Infatti, l`irregolarità più contestata riguarda la maggior imposta dovuta a seguito di attribuzione della rendita definitiva a immobili di nuova costruzione o per i quali siano intervenute variazioni che abbiano richiesto un nuovo accatastamento. Vediamo di che si tratta. Fino a pochi anni fa, passava molto tempo prima che gli uffici competenti attribuissero le rendite definitive agli immobili nuovi o a quelli che subivano variazioni o ristrutturazioni. Ora i tempi si sono accorciati ma a tutt`oggi ci sono molti proprietari di immobili, costruiti negli anni Ottanta, che stanno ancora aspettando che venga loro attribuita la rendita definitiva. Però è proprio su questa rendita che si basa l`entità della tassa. In questi casi, in tutti questi anni, per la dichiarazione dei redditi ai fini Irpef e per il calcolo dell`Ici, è stata utilizzata una rendita provvisoria, attribuita facendo riferimento a immobili similari ai quali è già stata notificata la rendita definitiva. E` evidente che la possibilità di errore è piuttosto elevata, anche se la rendita provvisoria è stata calcolata e consegnata al contribuente dallo stesso comune o dal catasto attraverso propri funzionari. Il rischio maggiore che si corre è quando si utilizza una rendita che potrebbe risultare troppo bassa. In questo caso, infatti, al momento dell`attribuzione della rendita definitiva viene effettuato, da parte degli uffici preposti, il ricalcolo delle imposte dovute (Irpef ed Ici) ed emessa la cartella esattoriale per le maggiori imposte non versate, maggiorate di sanzioni e interessi.
Il comma 11 dell`articolo 30 della legge Finanziaria introduce un principio assolutamente innovativo e cioè, per questi casi, la non punibilità del comportamento messo in atto dal contribuente fino al momento in cui non sia venuto a conoscenza in modo certo della rendita definitiva.
In pratica, il comportamento del contribuente viene riconosciuto non colposo e, a partire dall`1 gennaio 2000, non è applicabile, ai fini Ici, la sanzione del 20 per cento nel caso in cui la rendita definitiva risultasse superiore di oltre il 30 per cento a quella dichiarata, nonché gli interessi calcolati sulla maggiore imposta non versata.
La circolare del ministero delle Finanze n. 23/E dell`11 febbraio 2000, chiarendo i contenuti innovativi di quanto previsto dalla legge finanziaria, precisa però:
- che «gli interessi computabili fino al 31 dicembre 1999 sono dovuti anche se liquidati successivamente a tale data»;
- che «la sanzione del 20 per cento ` invece ` sulla base del principio di legalità (nessuno può essere assoggettato a sanzione per un fatto che, per una legge posteriore, non costituisce violazione punibile) dell`irretroattività e del favor rei» non può essere irrogata, ma nel caso in cui ciò fosse avvenuto con provvedimento definitivo (il contribuente ha effettuato il pagamento e sono trascorsi i 60 giorni previsti per impugnare la contestazione) non è possibile richiedere il rimborso di tale somma.
Questo significa che, se la rendita definitiva, attribuita entro il 31/12/99 e comunicata anche tramite affissione all`albo pretorio del comune, risulta maggiore di quella provvisoria utilizzata per il calcolo dell`Ici e della dichiarazione dei redditi, oltre alla maggiore imposta saranno dovuti anche gli interessi calcolati su questa somma. Non sarà invece dovuta la sanzione.
Anche in presenza di questo provvedimento, i contribuenti possono vedersi recapitare una contestazione contenente gli interessi, ma anche la sanzione. Prima di effettuare il versamento, e comunque entro sessanta giorni dal ricevimento della contestazione, devono rivolgersi agli uffici dell`ente locale per ricevere delucidazioni ed eventualmente attivare l`autotutela o farsi assistere dagli operatori Caf per una consulenza o per predisporre una richiesta di sgravio o un eventuale ricorso.
Chi paga senza presentare richiesta di sgravio e lascia trascorrere i sessanta giorni, non potrà più richiedere il rimborso della sanzione pagata.
PER SAPERNE DI PIà, chiama il numero verde Servizi Cisl 800/249307 |
A BC DEL CONTRIBUENTE
L`AUTOCERTIFICAZIONE Vi ricordate quando per richiedere un semplice certificato di residenza o di cittadinanza bisognava riempire complicati moduli e fare interminabili code? Da tempo non è più così, o meglio, non dovrebbe più esserlo perché grazie alla legge n. 241/90, lo Stato ha introdotto il principio di trasparenza nella Pubblica amministrazione (P.A.). |
R IMBORSI PIà VELOCI
Buone notizie per i contribuenti che vantano piccoli crediti, fino a cinque milioni, nei confronti del fisco. Sono infatti in arrivo 1.400.000 rimborsi relativi a crediti rivendicati entro il 31 dicembre 1993. Il ministero delle Finanze ha attivato la procedura automatizzata prevista dalla Finanziaria 2000, che ha stanziato 1000 miliardi per rimborsare i contribuenti che aspettano da oltre sette anni. Il piano predisposto prevede la conclusione dell`operazione «rimborso» entro il prossimo mese di giugno. |
FILO DIRETTO PENSIONI: RISPONDE L`INAS CISL
«H o 63 anni di età e sono pensionato di anzianità dal 1° aprile 1999, avendo lavorato per 36 anni come dipendente presso un`azienda metalmeccanica. Poiché mi hanno offerto di svolgere una consulenza con un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, vorrei sapere quali sarebbero, se io accettassi, le conseguenze sulla mia pensione».
Carlo ` Genova Le norme che disciplinano la possibilità di cumulare la pensione di anzianità con i redditi da lavoro sono state, nel tempo, modificate a causa del susseguirsi di innumerevoli leggi. Da ultimo, la legge Finanziaria per il 1998 (n. 448/97) è intervenuta con una norma che ha ampliato la possibilità di cumulo, precedentemente vietato dalla legge 662/96, tra la pensione di anzianità e i redditi da lavoro autonomo. Precisiamo che la norma in questione trova applicazione nei confronti di tutti i titolari di pensione di anzianità liquidata a decorrere dal 1° gennaio 1998 da qualsiasi gestione pensionistica, indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti richiesti dalla legge per il diritto alla pensione, che svolgano un`attività autonoma anche se occasionale e a prescindere dalle modalità di dichiarazione fiscale dei redditi percepiti. Ciò significa che se lei dovesse accettare il rapporto di collaborazione, sulla pensione verrà effettuata ` per i mesi corrispondenti allo svolgimento della stessa ` una trattenuta parziale, in misura pari al trattamento minimo (il cui importo per l`anno 2000 è di lire 721.600) più metà della differenza tra l`importo della pensione e lo stesso trattamento minimo. In ogni caso, la trattenuta effettuata non potrà superare il reddito corrisposto a seguito dell`attività autonoma. |