Aiuti alle famiglie - assegni di sostegno Se potessi avere 200 mila al mese
«Assegno per il nucleo familiare» e «assegno di maternità » sono le due nuove misure di sostegno a favore delle famiglie italiane a basso reddito. Chi ne ha diritto, i termini per presentare la domanda, gli sportelli abilitati ad accoglierla.
Finalmente vengono attuati due interessanti provvedimenti che aiutano concretamente le famiglie italiane con redditi bassi. Con una semplice domanda, infatti, sarà possibile ottenere gli assegni di sostegno in tempi piuttosto veloci. Il provvedimento interessa tutti i nuclei familiari con tre figli minorenni (per il cosiddetto «assegno per il nucleo familiare») e le madri che abbiano avuto un figlio nato dopo il 1 luglio 1999 (per il cosiddetto «assegno di maternità »). Si potrà presentare la domanda per l'assegno mensile di 200.000 lire per tredici mensilità , nel primo caso e di 200.000 lire per cinque mensilità , nel secondo.
Questi i requisiti, le modalità e i termini previsti per entrambe le indennità . Per ottenere l'assegno per il nucleo familiare è necessario essere cittadini italiani residenti, avere almeno tre figli minorenni e una situazione economica rientrante in un determinato limite (36 milioni per i nuclei di cinque persone, diversamente se la composizione varia).
Per l'assegno di maternità è necessario che la madre sia cittadina italiana residente, che non abbia una copertura previdenziale propria, che il figlio sia nato dopo il 1 luglio 1999, che la situazione economica non sia elevata (50 milioni per i nuclei di tre persone, diversamente per gli altri casi) e che non si riceva già per il figlio un trattamento previdenziale di indennità di maternità .
Una volta appurata la possibilità di presentare la richiesta dell'assegno, a chi rivolgersi? L'ente erogatore è l'Inps, ma le domande, assieme a un allegato contenente la dichiarazione sostitutiva sulla situazione economica della famiglia, vanno presentate a uno degli sportelli dei Caaf presenti in tutta Italia (solo i Caaf-Cisl sono più di 1.200), o al comune di residenza, tenendo presente, però, che molti comuni non hanno ancora attivato questo servizio.
Il rispetto dei termini di legge è inderogabile: tutte le domande per il nucleo familiare verranno presentate entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello richiesto per l'assegno, mentre quelle per l'assegno di maternità entro sei mesi dalla nascita del figlio; per tutti gli assegni relativi all'anno 1999 il termine ultimo previsto è il 21 marzo 2000.
È importante, inoltre, sapere che gli assegni non costituiscono reddito ai fini fiscali e previdenziali e che possono essere chiesti congiuntamente o assieme ad altre prestazioni previdenziali erogate dall'Inps o dagli enti locali.
(ha collaborato Giuliana Dassenno)
«S ono uno studente universitario orfano, titolare, assieme a mia madre, di pensione di reversibilità . Mi è stato offerto un lavoro per il quale percepirei una minima retribuzione. Se dovessi accettare, avrei ancora diritto alla mia quota di pensione?».
Mario (VI) Ai figli studenti di età compresa tra i 18 e i 26 anni la pensione di reversibilità spetta a condizione che non svolgano attività lavorativa alla data del decesso del genitore. Ne consegue che l'inizio di un'attività lavorativa dopo la liquidazione della pensione ai superstiti comporta la sospensione della stessa. Di recente, però, la Corte Costituzionale ha stabilito che il riferimento alla prestazione di un indistinto «lavoro retribuito» come motivo di esclusione della quota di pensione, non riguarda le «attività lavorative precarie, saltuarie e con reddito minimo», ma solo le «normali prestazioni durature e con adeguata retribuzione». La Consulta ritiene, dunque, tutelabili quelle «situazioni nelle quali viene svolta un'attività di modesto rilievo e di esigua remunerazione», valutate di volta in volta in concreto, nelle quali «la percezione di un piccolo reddito per attività lavorative, pur venendo a migliorare la situazione economica dell'orfano, non gli fa perdere la sua prevalente qualifica di studente». Il diritto alla quota di contitolarità della pensione di reversibilità può, quindi, essere affermato nel caso in cui il reddito conseguito è tale da essere insufficiente per provvedere autonomamente al sostentamento.
F ILO DIRETTO PENSIONI. RISPONDE L'INAS-CISL
Numero Verde Servizi Cisl 800/249307