Liberi di circolare e di lavorare

Sette i punti: libera circolazione delle persone, trasporto aereo, stradale, collaborazione scientifica e tecnologica, appalti pubblici, commercio e agricoltura, riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità.
03 Maggio 2002 | di

 Due referendum di esito negativo espressi dal popolo svizzero per l";ingresso nell";Unione Europea della Confederazione ha portato a trattative perché il Paese «più neutrale» del mondo continuasse ad essere legato allo sviluppo e al progresso dell";Europa, Stato Confederale già  fortemente impegnato e da tempo al centro dell";asse finanziario e degli scambi commerciali con i Paesi del vecchio continente.

Gli accordi entrano in vigore in «contemporanea» appena pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della UE (si pensa entro l";estate di quest";anno).

È superfluo sottolineare che il più importante riguarda la libera circolazione delle persone al quale è collegata la sicurezza sociale (e quindi le persone), nonché gli spostamenti di persone e dei loro familiari. Anche se sinteticamente daremo un quadro delle innovazioni che, a scadenze programmate nel tempo, diventeranno riferimento per chi si sposta per lavoro nell";Unione Europea e in Svizzera, e viceversa.

Libera circolazione dei lavoratori

Obiettivo dell";accordo è di consentire la libera circolazione dei lavoratori dipendenti, autonomi e familiari, dei fornitori di servizi e dei lavoratori economicamente non attivi (pensionati, ecc.) all";interno degli Stati firmatari (Svizzera, Italia, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Spagna, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Finlandia, Svezia, Gran Bretagna e Irlanda del Nord).

La normativa è basata sulle disposizioni già  in vigore nella UE, e riguarda principalmente l";accesso al lavoro, i diritti di residenza e la parità  di trattamento. L";accordo interessa i cittadini dell";Unione Europea e della Svizzera, ha la durata di 7 anni e sarà  poi rinnovato a tempo indeterminato (fatte salve eventuali modifiche richieste dalle due parti). Vi è poi un ulteriore periodo di assestamento, riconducibile a 12 anni dall";entrata in vigore della legge. Non tutto quanto pattuito e sottoscritto sarà  immediatamente operativo, ma alcune «Opzioni» trasferiranno nel tempo l";applicazione di talune disposizioni considerate di transizione.

Per meglio risolvere i problemi interpretativi, sarà  istituita una commissione mista di esperti (Svizzera-UE) che dovrà  pronunciarsi su casi concreti e sull";applicazione delle singole disposizioni.

Non vi sarà  una totale liberalizzazione del mercato svizzero del lavoro, ma i cittadini comunitari che vorranno lavorare nella Confederazione (come dipendenti e autonomi), dovranno innanzitutto chiedere il permesso di residenza, e la Svizzera è obbligata a mantenere la quota di nuovi ingressi per almeno 5 anni, dall";entrata in vigore dell";accordo, garantendo almeno 15 mila nuovi permessi di residenza della durata di 1 anno o più, e almeno 115 mila nuovi permessi valevoli da 4 mesi a 1 anno.

Ritengo (ed è una mia interpretazione) che possano usufruire delle disposizioni sopra descritte tutti i cittadini con passaporto della UE a prescindere dalla loro attuale residenza, e quindi residenti anche fuori dall";Europa.

Alcune particolarità : l";accordo sulla libera circolazione non riguarda i lavoratori «transfrontalieri» e i cittadini che già  lavorano in Svizzera. Essi non saranno soggetti alle nuove regole e potranno rinnovare i loro permessi indipendentemente dall";esaurimento delle quote fissate, sopra descritte. Una volta lavoratori in Svizzera, i cittadini dell";Unione in possesso di un valido permesso di residenza disporranno di uguale trattamento dei cittadini svizzeri, nel campo del lavoro, della vita in generale, e godranno degli stessi vantaggi fiscali nonché delle stesse prestazioni sociali. Saranno autorizzati e avranno la possibilità  di lavorare su tutto il territorio della Confederazione anche nel pubblico impiego (con qualche ovvia esclusione). Saranno autorizzati i ricongiungimenti, e i figli avranno gli stessi diritti all";istruzione, ivi inclusa quella professionale. Anche i cittadini non lavoratori avranno una pensione di residenza solo se non diventeranno un onere per il sistema previdenziale e sociale svizzero. (Su quest";ultimo punto le forze sociali si sono espresse negativamente).

In questo contesto, i titoli di studio conseguiti in uno dei Paesi firmatari dell";accordo, saranno considerati validi così come avviene già  nella UE (stessi parametri).

Sicurezza sociale

Così come in tutte le convenzioni di Sicurezza Sociale, anche questo accordo prevede il coordinamento dei regimi di sicurezza sociale al fine di garantire parità  di trattamento e di mantenimento dei diritti. Decadranno tutte le convenzioni bilaterali esistenti, a suo tempo firmate dalla Svizzera con gli stati europei firmatari dell";accordo, questo per applicare in toto tutti i regolamenti comunitari che, da almeno 30 anni sono in vigore nella comunità  europea. Esiste comunque, in quanto prevista nell";accordo, la decisione di mantenere in vigore alcuni accordi bilaterali (vedi disoccupazione frontalieri). Questo, a detta dei tecnici svizzeri, per facilitare il passaggio al «sistema definitivo»: l";innovazione più importante riguarda la possibilità  di totalizzare tutti i periodi assicurativi effettuati nei Paesi firmatari dell";accordo. In particolare questo, le pensioni e la disoccupazione.

Per quanto concerne i lavoratori italiani già  in Svizzera, nel campo pensionistico l";accordo Svizzera-UE ha creato seri problemi. La totalizzazione dei periodi assicurativi effettuati nei due Paesi era già  possibile con la convenzione in corso, ma con l";entrata in vigore dell";accordo non sarà  più possibile trasferire i contributi dalla Svizzera in Italia.

La norma che risale al 1962 (che si ritrova solo nell";attuale convenzione Italo Svizzera e in nessun";altra convenzione stipulata dall";Italia) permetteva al lavoratore italiano che risiedeva definitivamente in Italia, di trasferire i propri contributi versati nelle casse pensionistiche della Svizzera all";Inps Italiana. Sistema vantaggioso (invidiato da molti sistemi previdenziali) che dava la possibilità  al lavoratore di ottenere così una pensione completamente italiana (rinunciando ovviamente a quella Svizzera). Sistema vantaggiosissimo nella richiesta di pensione di anzianità  italiana, che permetteva il pensionamento senza attendere l";età  pensionistica di vecchiaia dei due Paesi. Certo che è ancora possibile ottenere la pensione di anzianità  italiana, ma senza trasferimento contributivo essa sarà  liquidata solo con i contributi effettivamente versati in Italia.

La novità  ha creato disagio e le forze sociali e politiche hanno iniziato un";attività  di recupero. Lo stesso Cgie si è mosso ed ha avuto una serie di incontri ad alto livello per proporre una norma italiana di salvaguardia dei diritti già  acquisiti.

Il Cgie aveva proposto, come prima e concreta iniziativa, una deroga alla norma che permettesse il trasferimento ancora per 5 anni, e in una nota specifica il Cgie sosteneva: «da ultimo, però, aveva preso corpo una soluzione diversa, ipotizzata dallo stesso Ministero del Lavoro (del passato governo, ndr), quella del (trasferimento virtuale) della contribuzione svizzera. In altri termini, lo Stato italiano, per un periodo transitorio, si dovrebbe accollare per i lavoratori che richiedono la pensione italiana di anzianità  fino alla nascita del diritto alla pensione svizzera, la quota differenziale dell";importo calcolato anche sulla contribuzione elvetica senza che vi fosse pertanto un effettivo trasferimento dei contributi (trasferimento virtuale)». Al momento di andare in stampa nessuna notizia ci è giunta.

Sanità 

In Svizzera l";assicurazione malattia è obbligatoria dal 1996, e da allora tutti i residenti sono obbligati all";assicurazione. L";iscrizione ad una delle «casse» è di libera scelta, e ogni cittadino può optare per un";istituzione pubblica, riconosciuta o privata che copra la malattia, la maternità  e l";infortunio (se non già  coperto).

In considerazione dei diversi sistemi applicati nei vari Stati, il sistema svizzero presenta caratteristiche che lo rendono atipico nel confronto con gli altri Stati, e quindi difficile l";applicazione del regolamento comunitario 1408/1971.

Come sopra descritto, vi è sì l";obbligatorietà  di iscrizione per i residenti, ma per coloro che risiedono fuori dal territorio l";obbligatorietà  decade e quindi, ad esempio, per i lavoratori frontalieri vi è la possibilità  di adesione al sistema, sottoscrivendo una polizza ad importo fisso e quindi non in funzione delle risorse personali. I lavoratori frontalieri italiani aderiranno poi al sistema sanitario nazionale italiano (anche in questo settore vi fu in passato una «gestione sindacale» che per questioni politiche fu disdetta).

Con l";entrata in vigore della convenzione, ai cittadini di singoli Paesi è data la possibilità  di usufruire dell";iscrizione a sistemi diversi. Per quanto concerne l";Italia e i suoi cittadini, vi è l";obbligatorietà  di assicurarsi in Svizzera per chi vi risiede, mentre per i non residenti (frontalieri o familiari residenti in Italia) vi è la facoltà  di assicurarsi in Svizzera o in Italia (o in un altro Paese della UE se colà  residenti). Quanto predisposto vale anche per i familiari senza attività  lucrativa e per i pensionati con sola pensione svizzera.

Durante la discussione in commissione è emerso che l";iscrizione facoltativa ad un sistema di protezione malattia privato anziché pubblico, potrebbe creare problemi per chi si sposta temporaneamente (vacanze, ecc.) all";interno dell";Unione. La scelta è quindi importante, e in caso di iscrizione a un sistema privato, occorre verificarne la copertura che, a mio avviso, dovrebbe essere totale e non coprire solo il Paese di residenza e quello d";origine.

Disoccupazione

Ricordo quando, membro della commissione italo-svizzera di sicurezza sociale, si discuteva dell";accordo per far pervenire la disoccupazione ai lavoratori frontalieri quali «soggetti» non residenti sul territorio elvetico. La legge entrò poi in vigore e nell";interpretazione italiana si ebbero le più disparate situazioni. A queste vanno aggiunti i noti ritardi d";erogazione delle somme dovute. Questa legge, frutto del citato accordo, fu introdotta in quanto allora la Svizzera non permetteva la trasferibilità  all";estero della disoccupazione, e la legge federale imponeva la residenza sul territorio nazionale del disoccupato, cosa impossibile per un frontaliere.

Con l";accordo UE-Svizzera, ora la situazione cambia notevolmente, e anche la Svizzera, analogamente agli altri Paesi europei, procederà , anche se in forma graduale, al trasferimento della prestazione limitatamente ai Paesi europei. Per i frontalieri, ad esempio, occorrerà  attendere 7 anni prima che questo avvenga.

Uno dei vantaggi più evidenti e tangibili, sebbene si tratti ancora di aspettativa, è il coordinamento delle assicurazioni di disoccupazione fra gli Stati firmatari, questo anche se non siano subito pienamente realizzate le disposizioni relative alla libera circolazione della manodopera. Auspicando ovviamente la massima occupazione e quindi il non ricorso alla disoccupazione, in linea di massima per i disoccupati, in futuro si prospettano notevoli migliorie, già  previste, del «sistema».

Il primo vantaggio è quello dell";introduzione della «totalizzazione», e quindi si possono sommare periodi di assicurazione Svizzera con quelli di altri Paesi firmatari al fine di giungere al diritto. L";esportabilità  della prestazione è un altro elemento innovatore. I meccanismi dell";esportabilità , e quindi tutte le possibilità  previste dall";accordo, entreranno in vigore nel tempo. Oggi l";applicabilità  dell";accordo si riferisce ai cittadini svizzeri o comunitari titolari in Svizzera di un permesso di soggiorno, pari o superiore ad un anno, che abbiano lavorato nella Confederazione e che risiedano in Svizzera o nel Paese europeo d";origine. È evidente che limitare l";esportabilità  della prestazione a soli due Paesi (Svizzera Paese d";origine) crea notevoli problemi a quel disoccupato che intendesse cercare occupazione in un Paese terzo.

A conclusione dell";iter sulla libera circolazione previsto dall";accordo, sarà  poi possibile spostarsi in ogni paese della UE, e ricevere anche dalla Svizzera la disoccupazione, questo per un massimo di tre mesi. Trascorsi i tre mesi (o durante) il lavoratore può comunque rientrare in Svizzera alla ricerca di una nuova occupazione. Si tratta sempre e comunque di lavoratori non stagionali.

Infine, debbo dire che lo spazio non mi permette di fornire dettagli sull";applicabilità  della convenzione, in particolare per quanto attiene al sistema pensionistico e alla trasferibilità  nonché al calcolo delle prestazioni legate alla legislazione svizzera, nota come quella dei «Tre Pilastri».

Ma occorrerà  approfondire meglio la convenzione in vigore.

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2017