Al via la Finanziaria 2001
Il sociale
L'anno 2001 si presenta intenso di iniziative politiche che riguardano il sociale. Dal 1° gennaio è entrata in vigore la Finanziaria, che prevede ragguardevoli interventi nel sociale, in particolare a favore dei pensionati che dispongono di redditi bassi. I provvedimenti della Finanziaria interessano nel suo complesso principalmente i residenti in Italia (pensioni sociali, ecc.) ma vi sono novità anche per coloro che risiedono fuori dal territorio italiano. Nel 2001 è prevista una verifica dell'attuale sistema previdenziale in quanto la riforma del nostro sistema, entrata in vigore alcuni anni fa, scade in questo anno e già le prime riunioni tra governo e forze sociali sono state programmate per iniziare verifiche e trattative. Ritengo che vi sarà un'ulteriore riflessione sulla «pensione di anzianità », tanto discussa e messa «sotto osservazione» da molte parti politiche e che dovrà avere, nelle nuove disposizioni, una forma definitiva e una sua propria dimensione. Ma non sarà l unico argomento. Per quanto concerne le richieste dei lavoratori migranti, credo che occorrerà fare una «vera fotografia» delle varie situazioni previdenziali nel mondo, evidenziando le peculiarità delle legislazioni applicabili (italiana-estera) e degli accordi di Sicurezza sociale. Sarà anche necessario procedere all'estensione per tutte le categorie di lavoratori (ivi incluse quelle del pubblico impiego) la possibilità della totalizzazione di tutti i periodi assicurativi così come è avvenuto nell'Unione Europea.
Le elezioni
Il 2001 è anche l'anno delle elezioni politiche. Perciò, sulla scorta di quanto è già avvenuto con questa Finanziaria si presume che le forze politiche siano disponibili per «un miglior sociale» e rivalutino le pensioni in pro-rata per i pensionati residenti all'estero o rientrati definitivamente in Italia. A dicembre la «Conferenza degli italiani nel mondo» ha evidenziato - se non in forma prioritaria - le richieste di natura pensionistica dei nostri connazionali. Tali rivendicazioni sono apparse sui documenti della conferenza stessa e quindi non mancano riferimenti veri per poter operare politicamente. È evidente che se la «verifica» sul previdenziale e sul sociale viene effettuata e conclusa prima delle elezioni politiche, avrà sicuramente un valore maggiore per i lavoratori e per i pensionati vista l'importanza politica della questione. Ma veniamo alla Finanziaria. È superfluo sottolineare che siamo ancora in una prima fase di attuazione e alla legge devono necessariamente essere aggiunte ed emanate le circolari applicative e di gestione, che i vari enti previdenziali e statali, entro breve tempo, sono tenuti ad emanare. Pertanto una volta in possesso di tutti gli strumenti operativi, ritorneremo sui vari argomenti con note e articoli.
Tassazione sulle pensioni per i residenti in Italia
La Finanziaria ha introdotto al suo interno norme che riguardano «l'emigrazione italiana di ritorno» e all'articolo 3 è prevista la possibilità di presentare, da parte dei pensionati, domanda di sanatoria per coloro che in passato non hanno dichiarato al fisco italiano la pensione estera. La sanatoria prevede il pagamento delle somme in rate, e non sono previste multe per coloro che in passato non hanno fatto tali dichiarazioni. Inoltre, ai pensionati che hanno lavorato nelle miniere del Belgio per più di vent'anni, che ora risiedono in Italia e che siano titolari di pensione per malattia professionale, non vengono richiesti tributi da tassazione in quanto la nuova norma paragona tale prestazione pensionistica ad una rendita per infortunio che in Italia è esente da tasse. Per i frontalieri che lavorano all'estero ma risiedono in Italia, la Finanziaria prevede che siano esclusi dalla base imponibile di tassazione anche se il lavoratore ha l'obbligo di dichiarare le entrate da lavoro.
Tasse comunali sugli immobili
Al capo IV della Finanziaria troviamo una serie di disposizioni sulla fiscalità degli immobili e, in particolare, le regole che modificano la disciplina dei versamenti ICI (tassa comunale sugli immobili). Molti nostri connazionali che vivono all'estero e che possiedono immobili in Italia sono interessati alle nuove disposizioni. Sull'argomento ritorneremo prima della scadenza dei versamenti.
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SISTEMA PENSIONISTICO Aumento di tutte le pensioni
L'articolo 69 prevede che dal 1° gennaio 2001 le pensioni siano rivalutate secondo l'indice ISTAT. Innanzitutto, va detto che le pensioni minime nell'anno 2001 sono di circa 738.000 lire mensili (per 13 mensilità ). Gli aumenti sono così concepiti:
100% di aumento sull'indice ISTAT, e quindi circa 4,8%, per le pensioni fino a 2.160.000 lire circa al mese (la maggioranza dei pensionati);
90% di aumento sull'indice ISTAT, circa 4,4%, sulle pensioni che vanno da 2.160.000 a 3.600.00 lire mensili circa;
le pensioni superiori a tale somma ricevono un aumento del 75% dell'indice, pari a circa il 3,6%.
La disposizione viene applicata alle pensioni in pagamento effettivo e quindi tale aumento deve essere applicato anche alle pensioni internazionali in pro-rata per la parte spettante all'ente pensionistico italiano.
Fanno ovviamente eccezione quelle pensioni che per effetto di disposizioni legislative sono ancora congelate (si vedano, in particolare, le integrazioni al minimo concesse sulla base di contributi figurativi-servizio militare, ecc. prima delle varie riforme).
Una ulteriore somma pensionistica per coloro che hanno un basso reddito verrà versata con la tredicesima mensilità .
(Ritorneremo sull'argomento con ulteriori dettagli).
Maggiorazioni
A decorrere dal 1° gennaio 2001 la maggiorazione sociale dei trattamenti pensionistici è elevata a lire 80.000 mensili per i titolari di pensione con età inferiore a 75 anni, e di lire 100.000 mensili per i titolari di pensione con età pari o superiore a 75 anni.
Vi sono poi altre maggiorazioni previste dalla finanziaria (ritorneremo sul merito).
Versamenti volontari
Tenendo conto delle possibilità di totalizzazione di periodi assicurativi esteri con quelli italiani, anche i residenti all'estero possono accedere ai versamenti volontari purché in questo caso dispongano di 5 anni di contribuzione effettiva versata in qualsiasi epoca.
Con quest'articolo la Finanziaria ripristina il requisito di 5 anni di contribuzione effettiva (a prescindere dall'epoca di versamento), ma il lavoratore può presentare domanda anche con soli 3 anni di contribuzione purché essi siano stati versati negli ultimi 5 anni (prima della domanda).
Assegni vitalizi
Il comma 8 dell'articolo 3 trasferisce agli uffici provinciali del Ministero del Tesoro la competenza per il pagamento degli assegni vitalizi previsti per le vedove dei perseguitati politici e razziali. Per queste categorie di pensionati occorrerà per i residenti all'estero, attendere precise istruzioni in quanto non si esclude che rimangano di pertinenza di un unico ufficio pagatore centrale.
Totalizzazione dei periodi assicurativi
Anche nella legislazione italiana viene introdotto il principio della totalizzazione per periodi assicurativi effettuati in assicurazioni diverse, e per i quali, fino ad ora, la legge non prevedeva la ricongiunzione. Si tratta ovviamente di una disposizione legata principalmente a categorie di liberi professionisti (avvocati, geometri, architetti, ecc.) e che riguardano tutti quegli assicurati che hanno contribuito in diversi fondi non cumulabili fra di loro, e che per questo non riescono a raggiungere il diritto alla pensione. Questa disposizione è interessante perché potrebbe essere estesa, a nostro avviso, anche alle convenzioni internazionali che al momento prevedono la totalizzazione dei periodi effettuati solo con pochi enti previdenziali.
Cumulo tra pensione e lavoro
Mentre le norme generali vigenti che prevedono l'incompatibilità tra lavoro e pensione rimangono invariate, l'attuale Finanziaria interviene a favore dei pensionati che percepiscono una pensione liquidata con almeno 40 anni di contributi versati nell'assicurazione generale obbligatoria. Quindi, la norma si applica anche a coloro che hanno ottenuto una pensione in convenzione internazionale (con almeno 40 anni di contributi) e percepiscono solo un pro-rata. Tale pensione è ora interamente cumulabile con reddito da lavoro autonomo o dipendente. In altre parole è possibile per questi pensionati espletare attività lavorativa mantenendo la propria pensione. Così pure è possibile il cumulo tra attività professionale o autonoma per coloro che hanno attivato la pensione di anzianità con meno di 40 anni di contributi purché questa sia stata liquidata prima del 31 dicembre 1994.
Cumulo tra pensione di reversibilità Inps e reddito per infortunio o malattia professionale
Decade con questa nuova norma il decreto che prevedeva la non possibilità per le vedove (o per i vedovi) di avere congiuntamente la pensione di reversibilità Inps e la rendita spettante in caso di decesso del lavoratore per infortunio sul lavoro. Il ripristino delle rate di pensione dovute inizieranno dal 30 giugno 2001 e riguardano tutte le pensioni, anche quelle liquidate antecedentemente.