Guida al 730

16 Marzo 2000 | di

Entro maggio il contribuente dovrà  consegnare il modello 730, debitamente compilato, al Caaf o al datore di lavoro. C'è ancora del tempo, ma è importante conoscere alcune novità , introdotte dall'ultima Finanziaria.

 Sono state approvate la modulistica e le istruzioni per la «dichiarazione semplificata» dei redditi '99, che recepiscono le modifiche introdotte con l'ultima Finanziaria (legge 488/99). Il modello dovrà  essere presentato, entro il 2 maggio 2000, al proprio sostituto d'imposta (datore di lavoro che, entro il 15 gennaio, abbia comunicato al lavoratore di prestare direttamente l'assistenza fiscale) oppure a un Caaf entro il 31 maggio 2000.
Illustriamo di seguito alcune delle numerose modifiche introdotte rispetto al passato.

Dichiarazione per conto di persona incapace o minore
Da quest'anno il modello 730 potrà  essere utilizzato anche da chi deve presentare la dichiarazione per conto di persona incapace o minore, purché, naturalmente, per la persona assistita siano verificate le condizioni valide per avvalersi della dichiarazione semplificata.

Fabbricati - Quadro B
La deduzione per l'abitazione principale e le relative pertinenze passa da 1.100.000 a 1.800.000 lire e può essere fatta valere non soltanto per l'immobile in cui risiede il contribuente, ma anche per quello concesso in uso gratuito ai familiari. Può, però, essere goduta soltanto per un'unità  immobiliare ad uso abitativo.
Compilando i righi B11, B12 e B13 è possibile usufruire dell'ulteriore riduzione del 30 per cento del canone di locazione per immobili locati, entro il 1999, con canone «convenzionale».

Redditi di lavoro dipendente e redditi diversi - Quadro C e D
Ai contribuenti in possesso del solo reddito dell'abitazione principale e pertinenze di importo non superiore a 1.800.000 e un reddito di lavoro dipendente inferiore all'anno o l'assegno di mantenimento in caso di separazione o divorzio o di collaborazione coordinata e continuativa di importo non superiore a 9.600.000 spetta una detrazione che per quest'anno può essere fruita soltanto attraverso la dichiarazione dei redditi.

Oneri e spese - Quadro E
È possibile indicare in questa dichiarazione anche gli oneri e le spese con scadenza 31 dicembre 1999, i cui pagamenti sono stati effettuati a banche, poste e compagnie di assicurazione entro il 3 gennaio 2000.
Tra le spese sanitarie detraibili è compreso anche l'acquisto o l'affitto di apparecchi sanitari, quali ad esempio il misuratore di pressione o la macchina per l'aerosol nonché le spese relative al trapianto di organi.
Le spese mediche sostenute dopo il decesso del congiunto per prestazioni sanitarie rese al deceduto (anche se non a carico) sono detraibili o deducibili da parte dell'erede che le ha sostenute.

Interventi edilizi sulle parti comuni
La documentazione da presentare al Caaf per gli interventi eseguiti su parti condominiali può essere sostituita da una certificazione dell'amministratore di condominio che dichiari di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti per la detrazione del 41 per cento e indichi l'importo di pertinenza del contribuente ai fini della detrazione stessa.

(ha collaborato
Giuliana Dassenno)

 

   
   

   

FISCO PIà™ FACILE      

S pesso il problema fisco è legato alla scarsa reperibilità  delle informazioni di cui il contribuente necessita. Per rispondere a questa esigenza il ministero delle Finanze ha migliorato gli uffici periferici delle Entrate, che sono stati tutti unificati; ora i cittadini possono rivolgersi ad essi per qualunque problema di natura tributaria, senza dover prima trovare il particolare ufficio competente in materia. Non solo. Da qualche tempo presso gli uffici locali sono operativi degli sportelli, detti Uffici per le relazioni con il pubblico (Urp), con il compito di fornire il necessario supporto ai contribuenti tanto sui procedimenti che li interessano quanto sui documenti amministrativi eventualmente richiesti.

Avete un problema previdenziale e non sapete a chi rivolgervi? 
Il «Messaggero di sant'Antonio» vi viene incontro avvalendosi della consulenza di un pool di esperti.
     

Scrivete a: 
Rubrica Fisco e Previdenza
«Messaggero di sant'Antonio»
Via Orto Botanico, 11 35123 Padova.

     

-------------------------------------------------

     

PER SAPERNE DI PIà™,
chiama il numero verde Servizi Cisl       800/249307

 


   
   
  FILO DIRETTO PENSIONI: RISPONDE L'INAS CISL      

«S

ono un lavoratore dipendente di 58 anni e, se tutto va bene, potrei andare in pensione di anzianità  dal 1° aprile 2001, maturando i 35 anni di contributi entro il mese di dicembre di quest'anno. Un conoscente mi ha detto che se riscattassi dei periodi risalenti agli anni '60, durante i quali ho lavorato come dipendente, ma non mi è stata versata la contribuzione, potrei raggiungere prima il requisito di contribuzione e andare in pensione da gennaio 2001. «Vorrei sapere se è vero e se può essere sufficiente, per il riscatto di tali periodi, la testimonianza di un mio collega di lavoro dell'epoca».                                                                                                                   Mario L. - Roma     

Riguardo la possibilità  di riscattare i periodi di contribuzione omessa e prescritta mediante pagamento di rendita vitalizia disciplinata dall'art. 13 della L. 1338/62, premettiamo che con la sentenza n. 568 del dicembre 1989, la Corte Costituzionale, in contrasto con quanto previsto dall'art.13, cc. 4 e 5, della legge 1338/62, ha stabilito la possibilità  di provare «con altri mezzi» (diversi dalla prova scritta) la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della relativa retribuzione percepita, confermando l'obbligo della prova documentale scritta esclusivamente per provare la sussistenza del rapporto di lavoro stesso. In sostanza, con tale sentenza è stato dichiarato il principio che, per la costituzione della posizione previdenziale esclusa dall'obbligo assicurativo, il lavoratore può provare con «altri mezzi» soltanto la durata del rapporto di lavoro e l'ammontare della retribuzione, essendo tali elementi qualificati come semplici modalità  del rapporto. Il pronunciamento è quindi relativo ai soli due suddetti elementi per i quali, a differenza del passato, è ammesso anche il ricorso alla prova testimoniale di terze persone.
Riguardo alla sua situazione, rimane, quindi, obbligatoriamente ferma la necessità  che lei fornisca una documentazione certa come unica fonte di prova della sussistenza del rapporto di lavoro, quale ad esempio il libretto di lavoro, il registro paghe, la busta paga o altri documenti. Non è, infatti, ammissibile come prova scritta, anche se rilasciata con atto di notorietà  da parte di un eventuale ex collega di lavoro, una dichiarazione nella quale si attesta che lei, all'epoca, prestava attività  lavorativa presso terzi.
La invitiamo, in ogni caso, a recarsi presso la sede del Patronato a lei più vicina, dove riceverà  gratuitamente la consulenza relativa al suo caso. Gli operatori del Patronato, infatti, potranno, oltre che prestarle tutta l'assistenza necessaria, anche verificare l'esistenza di una qualche documentazione che provi l'esistenza del rapporto di lavoro, per poter presentare l'eventuale domanda di riscatto.

Data di aggiornamento: 26 Giugno 2017