I benefici della Finanziaria

Gianni Tosini, responsabile del settore emigrazione dell’Inas-Cisl, precisa l’importo degli interventi in materia previdenziale e sociale.
08 Aprile 2001 | di

L'aumento automatico che a partire dal gennaio 2001 viene erogato su tutte le pensioni senza necessità  di domanda, è così concepito:
  2,4% sulle pensioni di importo mensile inferiore a lire 2.164.800;
  2,1% sulle pensioni mensili comprese tra lire 2.164.800 e lire 3.608.000;
  1,8% sulle pensioni mensili superiori a lire 3.608.000.
La pensione al trattamento minimo è ora di lire 738.900 mensili.
Tale integrazione sarà  sempre legata al reddito. Il pensionato ne usufruirà  completamente se il suo reddito annuo non raggiungerà  lire 9.605.700 e ne potrà  avere diritto, in parte, se il suo reddito è tra lire 9.605.700 e lire 19.211.400. Dopo tale ammontare il pensionato non avrà  più diritto all'integrazione.
Ricordiamo ai nostri lettori che alcune pensioni non saranno aumentate, e riguardano coloro che hanno la pensione integrata al minimo ma «cristallizzata». Sottolineamo inoltre che nel calcolo dell'integrazione, quando il pensionato ne ha diritto, vanno tenute in considerazione anche le pensioni estere percepite.

MAGGIORAZIONI SOCIALI

La maggiorazione sociale è una prestazione che viene corrisposta ai titolari di pensione integrata al minimo che siano ultrasessantacinquenni e ultrasessantenni, che siano in possesso di redditi non superiori ai limiti previsti dalla legge, e che per il 2001 (e quindi da calcolarsi per l'anno 2001) sono:
  reddito annuo per pensione ultrasessantenne singola lire 10.420.800, per pensionato coniugato lire 18.795.400;
  reddito annuo per pensione ultrasessantacinquenne singola lire 11.945.700, per pensionato coniugato lire 20.521.150.
I redditi previsti sono ovviamente quelli denunciabili secondo la legge italiana. L'ammontare delle maggiorazioni sociali sono divise in tre distinte categorie: gli importi a partire dall'1/1/2001 sono:
  per i titolari con età  compresa tra 60 e 65 anni, lire 50.000 mensili (30.000 + 20.000);
  per i titolari con età  compresa tra 65 e 75 anni, lire 160.000 mensili (80.000 + 80.000);
  per i titolari con età  superiore ai 75 anni, lire 180.000 mensili (80.000 + 100.000).
In merito alle maggiorazioni sociali va ricordato che la prestazione interessa i cittadini più deboli e che mira a fornire un ulteriore sostegno oltre a quello già  fornito dall'integrazione al trattamento minimo e che riguarda anche i cittadini italiani residenti all'estero, poiché è una prestazione esportabile. La prestazione è corrisposta in misura intera o ridotta a seconda della situazioni reddituale del richiedente e del coniuge. Le variazioni d'importo sono normalmente attribuite a partire dal mese successivo al compimento dell'età .
I pensionati già  titolari di maggiorazione sociale (secondo le informazioni provenienti dall'Inps), anche se residenti all'estero, dovrebbero ricevere questi aumenti a partire dal mese di febbraio 2001.

Importo aggiuntivo per i titolari di pensioni complessivamente inferiori al minimo

Anno 2000. La legge n. 268 ha previsto un rimborso forfetario pari a lire 200.000 a favore dei pensionati che godano di uno o più trattamenti «minimi» che ai residenti in Italia è stato corrisposto con la 13° mensilità , mentre all'estero dovrebbe essere messo in pagamento nel mese di febbraio/marzo 2001.

Anno 2001. Anche per l'anno in corso è previsto per i titolari di una o più pensioni d'importo complessivo non superiore al trattamento minimo, viene corrisposto un importo aggiuntivo di lire 300.000 annue se l'interessato:
  non possiede redditi individuali soggetti alla tassazione pari ad una volta e mezza il trattamento minimo (cioè lire 14.408.550 per il 2001);
  non possiede redditi cumulati con quelli del coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, soggetti alla tassazione pari a tre volte il trattamento minimo (lire 28.817.100 per il 2001).
L'importo aggiuntivo spetta, in misura ridotta, fino a concorrenza del limite reddituale maggiorato alle 300.000 lire.
In Italia tali rimborsi non costituiscono reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali. Pertanto, si suppone che anche gli enti esteri nell'erogare le proprie prestazioni (come, per esempio, l'Australia), tengano in considerazione la natura del rimborso.

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2017