Il ravvedimento operoso
Anche quest' anno si è conclusa la stagione delle dichiarazioni dei redditi e molti contribuenti possono essersi accorti di aver fatto degli errori nella compilazione della propria dichiarazione. Come rimediare? A questo proposito, il fisco viene incontro ai contribuenti e concede alcuni mesi di proroga per correggere errori commessi nel corso della compilazione o nel pagamento dei tributi.
Omessa presentazione della dichiarazione
La prima possibilità offerta è quella di sanare, entro tre mesi dalla scadenza dell' Unico, l' omessa presentazione della dichiarazione pagando una sanzione ridotta pari a 62 mila lire. Così, se dalla dichiarazione emerge un debito verso il fisco, questo potrà essere versato - entro 30 giorni dalla data di violazione - maggiorato degli interessi (calcolati giorno per giorno al 2,5 per cento annuo) e della sanzione, pari al 3,75 per cento; oppure al 6 per cento se versato entro i termini per la presentazione della dichiarazione Unico 2001. Se, invece, dalla dichiarazione emerge un credito a proprio favore, questo potrà essere utilizzato a compensazione di future imposte, come previsto dalle regole ordinarie.
Errori a danno del fisco
Ma oltre al caso dell' omissione di dichiarazione, di cui abbiamo appena parlato, è possibile, attraverso lo strumento denominato «ravvedimento operoso», correggere anche eventuali errori commessi nella compilazione della dichiarazione. Errori commessi o «a danno» o «a favore» del fisco.
Sono errori a «danno» del fisco quelli che nascono dall' indicazione di un minor reddito o di maggiori ritenute rispetto a quelle effettive; o di detrazioni o deduzioni non spettanti.
Il ravvedimento operoso, in questo caso, presuppone il pagamento di una maggiore imposta, maggiorata di interessi e sanzioni. Gli interessi, che maturano dal giorno successivo al termine previsto per il pagamento fino al giorno in cui questo viene effettuato, devono essere calcolati a un' aliquota annua del 2,5 per cento.
La sanzione ridotta per l' omesso versamento è pari al 3,75 per cento dell' importo da versare, se effettuato entro 30 giorni dalla scadenza, e al 6 per cento dell' importo da versare, se il pagamento è effettuato dopo 30 giorni, ma entro i termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione per l' anno successivo. È possibile compensare, in tutto o in parte, il debito risultante dalla dichiarazione rettificativa con l' eventuale credito esposto nella dichiarazione originaria, presentando il mod. F24 a una banca.
Errori a favore del fisco
Il caso di ravvedimento operoso necessario per correggere errori «a favore» del fisco presuppone che nella dichiarazione originaria sia stato indicato un maggior reddito rispetto a quello conseguito o minori ritenute rispetto a quelle subite; oppure, che non siano state inserite spese che danno diritto a detrazioni o deduzioni, o non siano state indicate detrazioni per carichi familiari che invece spettavano. In questo caso, a differenza del precedente, si avrà un credito che, a seconda del momento in cui è presentata la nuova dichiarazione, potrà essere indicato a rimborso o in compensazione.
Infatti, se la dichiarazione rettificativa è presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione originaria, il credito risultante potrà essere
indicato indifferentemente a rimborso o in compensazione.
E comunque il contribuente dovrà provvedere al versamento della sanzione di 62 mila lire.
Se la dichiarazione rettificativa è presentata dopo i 90 giorni dal termine di scadenza, ma entro la presentazione della dichiarazione relativa all anno successivo, il credito risultante potrà essere indicato soltanto a rimborso e il contribuente dovrà versare 100 mila lire di sanzione.
In questo caso è opportuno valutare attentamente se utilizzare questo strumento o presentare, invece, una vera e propria istanza di rimborso, che ha sicuramente costi inferiori anche se tempi più lunghi per ottenere i rimborsi.
Errori del modello F24
È inoltre possibile correggere errori commessi in relazione alla compilazione del mod. F24 (la nuova delega utilizzata per il pagamento delle imposte) o a pagamenti inferiori rispetto al dovuto, in presenza di dichiarazione presentata correttamente. Gli errori più ricorrenti riguardano la mancata presentazione del mod. F24 allo sportello bancario o postale quando il credito Irpef risultante dalla dichiarazione è utilizzato per il pagamento degli acconti. In questo caso, il contribuente deve consegnare il mod. F24 alla banca o alla posta, anche se in effetti non versa alcuna somma, entro i termini di scadenza previsti dalla legge per i versamenti.
Il contribuente che ha dimenticato di presentare il modello con saldo zero può presentarlo entro 90 giorni senza pagare alcuna sanzione; deve pagare, invece, una sanzione di 60 mila lire se presenta il modello entro un anno dalla violazione.
Anche l' errata compilazione del mod. F24, presentato entro i termini previsti, è sanabile. Si tratta di errori commessi nell' indicazione del codice tributo, del codice fiscale o di altri dati necessari per identificare il soggetto che ha effettuato il versamento. In questo caso, il contribuente deve inviare un' apposita comunicazione all' Ufficio struttura di gestione della Direzione centrale per la riscossione del Dipartimento delle Entrate presso il ministero delle Finanze, senza il pagamento di nessuna sanzione se la comunicazione avviene entro tre mesi dal termine per la presentazione; con una sanzione di 40 mila lire se la comunicazione avviene dopo i tre mesi, ma entro l' anno dalla violazione.
Errori di pagamento delle imposte
Se, infine, non è stato effettuato correttamente il pagamento delle imposte perché l' importo versato risulta inferiore al dovuto, o si è omesso di effettuare l' acconto, è comunque possibile effettuare il versamento di tali somme, maggiorate dagli interessi, usufruendo di sanzioni ridotte pari al 3,75 per cento dell' importo dovuto, se questo viene versato entro un mese dalla scadenza; oppure al 6 per cento dell' importo dovuto, se questo viene versato entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all' anno successivo.
In conclusione, possiamo convenire sul fatto che sono numerose le opportunità a disposizione del contribuente che si accorge di aver commesso errori, ma risulta altrettanto evidente la difficoltà nell' utilizzo corretto delle opportunità offerte.
Anche in questo caso, come spesso succede in campo fiscale, conviene rivolgersi ai cosiddetti «intermediari fiscali» (Caaf, commercialisti, ragionieri, tributaristi, ecc.) per farsi assistere nella predisposizione della pratica.
(ha collaborato Giuliana Dassenno)
FILO DIRETTO PENSIONI: RISPONDE L' INAS CISL |
«Lavoro presso un' Asl da oltre vent' anni. In precedenza sono stato dipendente del disciolto Inam. Ho sentito dire che avrei diritto al rimborso della contribuzione versata al Fondo integrativo di previdenza. N el corso del 1999 l' Inpdap ha definitivamente chiarito le modalità di restituzione della contribuzione integrativa versata dagli ex dipendenti delle Casse mutue di malattia, tra cui l' Inam, e degli enti soppressi al Fip (Fondo integrativo di previdenza).
ALL'EX DIPENDENTE INAM
Fino a oggi non ho mai presentato nessuna domanda, posso ancora pretendere qualcosa, e a chi devo rivolgermi?».
Massimo - Firenze
Per ottenere il rimborso possono, quindi, presentare una semplice domanda amministrativa alla sede provinciale dell' Inpdap di competenza inviandola per conoscenza anche all' Ispettorato generale enti disciolti, sia coloro che nel passato non hanno presentato nessuna istanza (come nel caso del lettore) sia coloro i quali l' hanno prodotta senza esito. Può farlo anche chi negli anni scorsi ha promosso un ricorso al giudice non ancora giunto a sentenza definitiva e chi, invece, per effetto di una sentenza, ha percepito una somma superiore rispetto a quella dovuta secondo i criteri dettati dal Consiglio di Stato e per i quali è stata avviata una procedura di recupero.
Le disposizioni dell' Inpdap prevedono la restituzione della quota versata dal lavoratore maggiorata di interessi e rivalutazione monetaria.
Per la presentazione dell' istanza, può rivolgersi all' ufficio di patronato della sua città , che saprà darle tutta l' assistenza e la consulenza necessaria.
ALLA GESTANTE DISOCCUPATA
«S ono disoccupata e aspetto un bambino. Desidero avere informazioni relativamente ai trattamenti economici a cui posso aver diritto».
Concetta - Bari L a legge finanziaria per il 1999 ha istituito l' assegno per maternità a favore delle donne che non hanno mai svolto attività lavorativa, non beneficiano di trattamenti previdenziali di maternità a carico dell' Inps o di altro ente previdenziale e possono far valere alcuni particolari requisiti, anche di tipo economico.
Il reddito familiare, infatti, basato sul calcolo dell' Ise (Indicatore della situazione economica) e riferito a un nucleo familiare di tre componenti non deve essere superiore a lire 50 milioni 800 mila.
Per effettuare il calcolo della sua situazione economica e patrimoniale le consigliamo di recarsi presso gli uffici del patronato o del Caaf della sua città , dove potrà essere aiutata da operatori esperti in questo campo. L' assegno, che viene erogato per 5 mensilità per un importo pari a lire 300.000 mensili, era stato in un primo momento destinato soltanto alle donne residenti e cittadine italiane, ma la legge finanziaria per il 2000 ne ha previsto l' estensione anche alle donne cittadine comunitarie ed extra-comunitarie.
Per ottenere l' assegno, lei dovrà presentare la domanda tassativamente entro 6 mesi dalla nascita del bambino, corredata di tutta la documentazione necessaria per certificare i requisiti richiesti dalla legge.
PER SAPERNE DI PIà, chiama il numero verde Servizi Cisl 800/249307