Inps-Progetto Italia
1) Nell' anno 2001, sulla base del Censimento effettuato dai Patronati negli anni 1984 e 1985 (il «Messaggero» diede in merito ampie notizie) ai lavoratori che raggiungono l' età pensionabile (circa 8 mila di cui il 70% residenti nella UE) sarà recapitata a casa una lettera che spiegherà l' iniziativa.
2) Con la lettera, al pensionando verrà inviato:
a) un estratto contributivo Inps con il riepilogo dei contributi accreditati in Italia;
b) un modulo per l' eventuale accreditamento del periodo militare
(se non già nell' estratto contributivo);
c) il modulo per la detrazione fiscale;
d) il modulo per l' assegno familiare.
La lettera di accompagnamento indica al pensionando la possibilità di avvalersi degli enti di patronato che gratuitamente assistono i cittadini. Riteniamo che questo debba avvenire in quanto il pensionato o colui che deve inoltrare la domanda avrà dagli operatori tutta l' assistenza anche nel reperire la documentazione e nel compilare i moduli.
Australia. Modifiche all' accordo di Sicurezza socialeIn questi giorni è stato comunicato dal ministero del Lavoro che a seguito dello scambio degli strumenti di ratifica intervenuto il 1° ottobre 2000, è entrato in vigore il nuovo Accordo di sicurezza sociale italo-australiano firmato a Roma. Tale Accordo - che sostituisce integralmente l' accordo italo-australiano firmato il 23 aprile 1986, e in vigore dal luglio 1988 - mentre conferma gran parte del contenuto di quest' ultimo, contiene alcune disposizioni innovative.
Il nuovo accordo esclude, fra le prestazioni, le pensioni alle mogli e le pensioni alle vedove attualmente non previste dalla legislazione australiana. Esse hanno avuto modifica nella denominazione (ritorneremo sull' argomento più
dettagliatamente) e oggi sono così definite: «Pensione per l' assistenza personale al coniuge inabile», (da non confondere con la soppressa «pensione alle vedove»), e la «prestazione per morte». In applicazione del nuovo accordo, l' Inps ha emanato una circolare applicativa di cui pubblichiamo una sintesi:
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Integrazione al trattamento minimo delle pensioni liquidate in pro-rataL' articolo 12, paragrafo 4 dell' accordo, stabilisce che, qualora l' importo di una pensione italiana in pro rata spettante ad un pensionato residente in Italia, eventualmente sommata ad una prestazione australiana, non raggiunga l' importo del trattamento minimo previsto dalla legislazione italiana, tale prestazione deve essere integrata sino all' importo minimo.
Da tale norma, innovativa rispetto al precedente accordo, deriva che le prestazioni in pro rata spettanti ai residenti in Italia - sussistendo i relativi requisiti reddituali - debbono essere integrate al minimo per disposizione dell' accordo stesso, indipendentemente dalla sussistenza dei requisiti di contribuzione maturata in costanza di svolgimento di effettiva attività lavorativa richiesti dalla normativa nazionale (10 anni di lavoro). Pertanto, in presenza dei relativi requisiti reddituali, le pensioni spettanti ai pensionati residenti in Italia, con decorrenza 1/10/2000, debbono essere integrate al trattamento minimo.
Inoltre, poiché l' articolo 23, paragrafo 4, dell' accordo stabilisce che l' ammontare delle prestazioni spettanti in base all' accordo abrogato deve essere determinato secondo le regole del nuovo accordo, le pensioni erogate a residenti in Italia con decorrenza originaria anteriore all' 1/10/2000, non integrate per mancanza dei requisiti di contribuzione attinente allo svolgimento di attività lavorativa, devono essere riliquidate d' ufficio e integrate al trattamento minimo dalla data suddetta.
`¢ Accertamento dei redditi da parte italiana
L' articolo 13 del nuovo accordo dispone che l' importo delle «maggiorazioni per minori a carico» corrisposte da parte australiana, non deve essere considerato ai
fini della valutazione dei redditi finalizzato all' attribuzione del trattamento minimo, delle maggiorazioni sociali e delle prestazioni familiari da parte dell' Inps.
`¢ Accertamento dei redditi da parte australiana
L' articolo 10 del nuovo accordo stabilisce che, oltre all' integrazione al trattamento minimo, debbono essere escluse dai redditi da prendere in considerazione ai fini del calcolo della prestazione australiana (ivi compresi i sussidi per ricerca di lavoro), gli importi delle maggiorazioni sociali e quelli degli assegni familiari erogati dall' Inps. Tali importi risultano già specificati nel mod. Art. 17 Australia, previsto per la relativa comunicazione all' ente australiano che verrà indicato d' ora in poi come mod. Art. 10 Australia.
`¢ Ripristino delle pensioni vedovili australiane
L' articolo 23, par. 5 del nuovo accordo sancisce l' obbligo del Dipartimento di sicurezza sociale australiano di ripristinare le pensioni per vedove (tipo b), soppresse a seguito dell' entrata in vigore della sezione 1215 del Social Security Act del 1991, nonché di esaminare le domande di dette pensioni presentate entro il 30 giugno 1992 , data di entrata in vigore della legge australiana che aboliva le pensioni vedovili.
L' ente australiano ha ripristinato 77 pensioni a suo tempo sospese ed ha iniziato ad elaborare le domande presentate prima del 30 giugno 1992.