L’anno della svolta

L’iniziativa del governo per riequilibrare il sistema previdenziale italiano è diventata legge. Ora si attendono anche i decreti applicativi e un testo unico.
16 Settembre 2004 | di

La nuova norma è principalmente rivolta a modificare la tanto discussa pensione d";anzianità  e ad introdurre la pensione integrativa (pensione privata), novità  previdenziali che interessano solo ed esclusivamente i futuri pensionati, rientranti nel sistema previdenziale italiano e quindi anche coloro che hanno periodi di lavoro all";estero riconosciuti dal nostro sistema. Alcune norme sono specificamente introdotte solo ed esclusivamente per chi oggi lavora ed è residente in Italia (e quindi anche gli ex emigrati); altre invece sono di portata generale e quindi pertinenti a tutti i lavoratori, siano essi residenti all";estero o in Italia.
La riforma verte su due filoni principali: la pensione d";anzianità  e la pensione integrativa (con l";utilizzo del TFR); quest";ultima novità  interessa solo chi attualmente lavora in Italia.

Pensione d";anzianità 
Tra incentivi e penalizzazioni, la riforma (fatto salvo per alcuni incentivi) entrerà  in vigore nel 2008. Dopo tale data, per la pensione d";anzianità  occorreranno, oltre ai famosi 35 anni di contributi (raggiungibili con la totalizzazione dei periodi contributivi esteri riconosciuti), anche i 60 anni di età , a meno che il futuro pensionato, non abbia già  maturato 40 anni di contribuzione previdenziale. In questo caso, esso potrà  richiedere la pensione in qualsiasi momento della sua vita.
Nel 2010 l";età  per ottenere la pensione d";anzianità , salirà  a 61 anni, e nel 2014 a 62 anni (per i lavoratori autonomi l";età  pensionabile è spostata in avanti di un anno). L";attuale governo prevede e propone inoltre una globale verifica e un";eventuale revisione nel 2015.
Per le donne è stata introdotta una disposizione che dà  loro la possibilità  di ottenere la prestazione a 57 anni (gli autonomi a 58), ma in questo caso esse otterranno un assegno pensionistico calcolato diversamente (con il sistema contributivo) che porterà  loro una notevole decurtazione dell";ammontare.
Vi sono anche novità  per quanto concerne l";inoltro della domanda: spariranno le «quattro finestre», e le domande saranno accettate solo in due tempi distinti: entro il 1° gennaio o entro il 1° luglio di ogni anno, sempre che il pensionato abbia già  maturato i requisiti pensionistici previsti dalla legge.
La nuova norma prevede inoltre degli incentivi per chi rimane al lavoro pur avendo maturato il diritto alla pensione (con probabile introduzione già  dal 2004), che riguardano però esclusivamente i lavoratori residenti in Italia e quindi anche gli ex emigrati rientrati definitivamente nel nostro Paese, e che ancora oggi fanno parte del nostro mercato del lavoro.
L";incentivo principale è riservato a coloro che, raggiunti i requisiti della pensione d";anzianità , non intendono avvalersi subito della prestazione, e quindi anche se virtualmente pensionati desiderano continuare a lavorare.
Ad essi verrà  messo in busta paga un aumento salariale del 32,7% (non tassabile). Tale somma non è altro che l";ammontare dei contributi dovuti (sia dal datore di lavoro che dal lavoratore) agli enti previdenziali. Quindi anziché essere versati nelle casse dei citati enti, diverranno parte integrante del nuovo stipendio. Ne consegue che tali somme non daranno nessun ulteriore beneficio pensionistico, e il pensionato riceverà  poi la futura pensione, calcolata al momento della sua richiesta di incentivo salariale.
Per accedere al bonus occorrerà  rivolgersi all";ente previdenziale di appartenenza e farne richiesta. Al lavoratore verrà  rilasciato un certificato che attesterà  il diritto acquisito alla pensione, che in futuro sarà  erogata, su richiesta del lavoratore, in qualsiasi momento, ovvero quando il lavoratore-pensionato terminerà  definitivamente l";attività  lavorativa, optando solo per la pensione.

Pensione di vecchiaia
Dal 2008, per richiedere la pensione di vecchiaia occorrerà  avere compiuto i 65 anni d";età  per gli uomini, e 60 anni per le donne, oltre che al requisito previdenziale previsto (anche in questo caso è possibile la totalizzazione con i periodi di contribuzione estera riconosciuta). È evidente che il requisito dell";età  non è necessario per coloro che possono far valere almeno 40 anni di contributi previdenziali complessivi.
Con la riforma, i dipendenti pubblici possono ora rimanere al lavoro fino all";età  di 70 anni, ed è solo dopo il compimento di tale età  che essi sono obbligati al pensionamento.
Tra le novità  vi è pure la possibilità  di utilizzare meglio i contributi versati in diversi enti o fondi speciali italiani attuando una «totalizzazione interna» al «sistema Italia» più snella e consona alle aspettative del lavoratore.

Pensione integrativa (privata)
Riguarda solo i lavoratori in Italia, e concerne il diverso utilizzo del TFR, Trattamento di Fine Rapporto di lavoro, ovvero della «famosa liquidazione» equivalente ad un mese di stipendio per ogni anno di lavoro, che ora può essere trasformata in pensione integrativa privata.

Altre disposizioni
Il legislatore nel «nuovo pacchetto» legislativo ha inserito altri interventi che riguardano diversi settori della sicurezza sociale (versamenti volontari, ecc.). Per questi, per le norme transitorie per i casi personali e singoli, si suggerisce di rivolgersi agli enti di Patronato, numerosi in Italia e all";estero. Essi, gratuitamente, sono preposti all";assistenza per la sicurezza sociale italiana e internazionale. 

*Presidente della Commissione cattolica  per l";emigrazione in Italia.

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2017