LEGGE E LAVORATORI DISABILI

08 Settembre 1996 | di

«Mio figlio, ventiquattrenne, affetto da immaturità  psichica è attualmente occupato a tempo pieno presso una cooperativa di solidarietà . Tempo fa ci era stato comunicato che la legge 881 dell`€™8 novembre 1991 avrebbe assicurato ai lavoratori disabili diversi benefici quali l`€™assistenza malattia, la pensione di vecchiaia, le ferie retribuite. Vorrei sapere se detta legge è stata effettivamente approvata».

V.V. - Roma

In base ai riferimenti dati dalla lettrice, non si riscontra l`€™esistenza della legge 881/1991 tra la normativa nazionale. Potrebbe, tuttavia, trattarsi di una legge regionale in merito alla quale potrà  avere informazioni rivolgendosi alle strutture che localmente seguono tali tematiche. Sulla base delle normative nazionali possiamo dire che un cittadino disabile può chiedere il riconoscimento di invalido civile ai sensi della legge 118/1971 o di handicappato ai sensi della legge 104/1992. Tali riconoscimenti danno titolo, se si soddisfano anche altri requisiti (limite di reddito, stato di ricovero, ecc.), a dei benefici economici (pensione, indennità ) e ad altri benefici, come l`€™esenzione dal ticket, l`€™iscrizione nelle liste speciali del collocamento obbligatorio, la concessione gratuita di protesi, ecc. A tal fine occorre presentare una domanda alla Usl di appartenenza allegando la certificazione medica attestante le patologie di cui il soggetto è affetto. A tale proposito le facciamo presente che il patronato Inas svolge gratuitamente la sua attività  di assistenza anche in materia di invalidità  civile. Pertanto, qualora fosse interessata, potrà  rivolgersi alla sede di Como che si trova in via Rezzonico, 34/a - tel. 031/307089.

Quei permessi non sono cumulabili

«Sono una dipendente statale, riconosciuta `€œin situazione di gravità `€ secondo i criteri della legge quadro sull`€™handicap 104/92. Dopo molte difficoltà , opposte dalla mia amministrazione, ho ottenuto il permesso di usufruire dei tre giorni al mese previsti dall`€™art. 33 della stessa legge. Gradirei ora sapere se posso anche utilizzare, e in che maniera, le due ore di permesso giornaliero che sempre l`€™art. 33 prevede».
Angela C. S. - Paderno Dugnano (Milano)

Il comma 6 dell`€™art. 33, legge 104/92, ha stabilito per il lavoratore portatore di handicap grave, la possibilità  di beneficiare sia delle due ore giornaliere che dei tre giorni al mese di permesso. La Funzione pubblica, con una propria circolare, ha poi specificato che per quanto riguarda i tre giorni al mese, questi non possono essere frazionati in ore, non possono essere cumulati con quelli dei mesi successivi e, quindi, neanche recuperati. Per quanto riguarda, invece, le due ore di permesso giornaliero, queste sono dei permessi fruibili appunto solo giornalmente e pertanto non sono cumulabili. L`€™ipotesi da lei formulata: lavorare sei giorni a settimana per quattro ore al giorno, prendendo tre sabati su quattro di permesso mensili, ci sembra la più idonea da sottoporre alla sua amministrazione.

Sua figlia ha diritto alla riversibilità 
«Sono pensionato dello stato e titolare di riversibilità  a seguito della morte di mia moglie. Una quota di riversibilità  è attribuita anche a mia figlia, di 40 anni, invalida al 70 per cento. Poiché sono avanti negli anni, vorrei sapere se mia figlia potrà  avere la riversibilità  della mia pensione e anche quella della madre, e in quale misura».
S. A. - Soleto (Lecce)

Quando sua figlia rimarrà  sola, in quanto orfana, avrà  diritto alla riversibilità  della sua pensione nella misura del 70 per cento e continuerà  a godere anche della riversibilità  della pensione di sua moglie. Anzi tale quota, per effetto del venir meno di un contitolare, passerà  dal 20 al 60 per cento.

Data di aggiornamento: 26 Giugno 2017