L’era del riccometro

Un nuovo strumento, l’Isee, meglio conosciuto come «riccometro», aiuterà a valutare la situazione economica del cittadino per stabilire se ha diritto o meno a prestazioni e servizi sociali e assistenziali.
13 Luglio 2000 | di

L' Isee o Indice della situazione economica equivalente è un' altra sigla alla quale dovremo, nostro malgrado, abituarci. Scopo dell' Isee è quello di fornire una valutazione della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali e assistenziali.

 L' Isee, noto anche come «riccometro», trova applicazione con riferimento a quei servizi che le amministrazioni pubbliche non erogano a tutti i cittadini o che richiedono il pagamento di un contributo da parte dei cittadini che li ricevono. Un esempio tipico di questo genere di servizi è costituito dagli asili nido comunali, ma lo stesso discorso vale anche per l' erogazione degli assegni per il nucleo familiare e di maternità  e dalle Università  per l' erogazione delle borse di studio.
Tornando agli asili nido, come è noto i posti disponibili sono assai inferiori alle richieste e le famiglie dei bambini che vengono ammessi devono pagare un contributo. Si pone dunque per i comuni il problema di stabilire quali bambini ammettere e quale contributo far pagare alle loro famiglie.
Per stabilire tutto questo, dal luglio dello scorso anno e fino al luglio del 2002 verrà  utilizzato, dagli enti pubblici, l' Isee.

Come funziona

Ma vediamo più da vicino come funziona il «riccometro».
Osserviamo anzitutto che l' indicatore deve essere determinato con riferimento all' intero nucleo familiare del richiedente la prestazione; il nucleo familiare, in particolare, si intende costituito dalla famiglia anagrafica del richiedente e dai soggetti considerati a suo carico ai fini Irpef. Gli enti che erogano le prestazioni possono tuttavia definire in modo differente il nucleo familiare rilevante ai fini del presente indice.
In secondo luogo, occorre sottolineare che l' Isee tiene conto non solo dei redditi, ma anche del patrimonio e della composizione del nucleo familiare. Gli enti erogatori delle prestazioni tuttavia possono escludere la situazione patrimoniale dal computo dell' Isee.
In generale l' Isee verrà  determinato sulla base della seguente formula:
Isee = Isr + Isp / Ce
dove Isr è l' indicatore della situazione reddituale, Isp è l' indicatore della situazione patrimoniale, e Ce è il coefficiente - ricavato dalla scala di equivalenza riportata come allegato 2 al Decreto Legislativo n.109 del 1998 - che riflette la composizione del nucleo familiare.

Indicatore della situazione reddituale (Isr)

L' indicatore della situazione reddituale si ottiene sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- Il reddito complessivo risultante dall' ultima dichiarazione ai fini Irpef al netto dei redditi agrari eventualmente conseguiti; in caso di esonero dall' obbligo di presentazione dei redditi, il dato dovrà  essere rilevato dalla certificazione rilasciata dal datore di lavoro.
- I redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia.
- Per le attività  agricole, la base imponibile ai fini Irap, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato.
- Il reddito figurativo della ricchezza finanziaria. Quest' ultimo si ricava moltiplicando il valore del patrimonio mobiliare, approssimato per difetto alle decine di milioni, per il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro.
Dalla predetta somma si detraggono 2 milioni 500 mila lire se il nucleo familiare risiede in un' abitazione in affitto. Tale importo è elevato a 3 milioni 500 mila lire se i membri del nucleo familiare non possiedono altri immobili adibiti a uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Indicatore della situazione patrimoniale (Isp)

L' indicatore della situazione patrimoniale si ottiene sommando per ciascun componente del nucleo familiare:

- Il valore dei terreni e dei fabbricati così come definito ai fini Ici. Dal valore complessivo così determinato si detrae l' ammontare dell' eventuale debito residuo per mutui contratti per l' acquisto di tali immobili o per la costruzione di tali fabbricati.
- Il valore del patrimonio mobiliare del quale, a titolo esemplificativo, fanno parte: i depositi bancari e postali; titoli di Stato, certificati di deposito, buoni fruttiferi etc.; partecipazioni azionarie in società  italiane ed estere quotate o non, nonché azioni o quote in organismi di investimento collettivo di risparmio, italiani o esteri.
Dalla somma del patrimonio mobiliare e immobiliare si detrae, fino a concorrenza dello stesso, la somma di 50 milioni, elevata a 70 milioni se il nucleo familiare risiede in un' abitazione di proprietà . L' importo così determinato deve essere moltiplicato per lo specifico coefficiente stabilito dall' ente erogatore entro il valore massimo di 0,2.

A chi rivolgersi

Come si vede, il calcolo richiede una gran messe di dati; per alleggerire gli adempimenti posti a carico del richiedente, il legislatore ha previsto che i dati siano forniti mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. In tal modo, si ha il vantaggio di evitare di esibire i documenti e i certificati necessari.
La dichiarazione sostitutiva può essere presentata all' ente che fornisce la prestazione ad un Caaf o al comune; questi ultimi, dopo averla acquisita agli atti, provvederanno al calcolo dell' Isee e rilasceranno al cittadino un'attestazione provvisoria riportante il contenuto della dichiarazione. L' attestazione provvisoria, che ha una validità  di 24 mesi, a sua volta potrà  essere utilizzata dal cittadino per richiedere prestazioni ad altri enti pubblici senza dover ripresentare la dichiarazione sostitutiva.
L' amministrazione potrà  emettere, su richiesta dell' interessato, un certificato che riporterà  i dati indicati nella dichiarazione e, in più, conterrà  il calcolo dell' Isee. Anche il certificato ha una validità  di 24 mesi e, come l' attestazione provvisoria, può essere utilizzato per richiedere prestazioni ad altri enti pubblici.
Nonostante gli sforzi compiuti dal legislatore per alleggerire gli adempimenti a carico del cittadino, la compilazione della dichiarazione sostitutiva rimane comunque piuttosto impegnativa.
La speranza è che la maggiore equità  nell' erogazione dei servizi sociali e assistenziali promessa dall' Isee compensi il maggior onere che ci viene richiesto.

(hanno collaborato Alessandro Cati e Giuliana Dassenno)


   
   

 

   

   

FILO DIRETTO PENSIONI: RISPONDE L'INAS-CISL
P  OSSO RECUPERARE I CONTRIBUTI?       

«Ho lavorato circa 8 anni come dipendente. Vorrei sapere cosa posso ottenere con questi pochi anni di lavoro in termini pensionistici e se ho, eventualmente, diritto al rimborso dei contributi  versati».

                                         Maria - Venezia       

Gentile signora, purtroppo le dobbiamo comunicare che allo stato attuale non è previsto l' «utilizzo» ai fini pensionistici di una posizione contributiva limitata, che quindi non soddisfa i requisiti minimi di contribuzione per il diritto alla pensione come previsto dalle attuali norme, né tanto meno la restituzione delle somme pagate dai lavoratori a titolo di contribuzione, essendo il nostro sistema       pensionistico fondato sul principio solidaristico (in sostanza, con i contributi che versano i lavoratori attivi viene garantito il pagamento dei trattamenti pensionistici).
Vogliamo comunque rammentarle che il       legislatore, con l' istituzione della pensione sociale prima, e dell' assegno sociale poi, ha inteso meritevoli di tutela proprio quei lavoratori che non hanno raggiunto il diritto alla pensione, sia nel caso che non abbiano mai prestato attività  lavorativa sia che abbiano lavorato solo qualche anno.
Naturalmente, per il diritto a tale prestazione i soggetti dovranno soddisfare i previsti requisiti di legge quali l' età  e il non superamento di determinati limiti di reddito.
Per la verifica dell' eventuale diritto a questa prestazione assistenziale la invitiamo a recarsi presso la sede di un patronato, ricordandole che la consulenza e l' assistenza offerte dai patronati sono gratuite.

M I VERSANO I CONTRIBUTI?       

«Sono un giovane lavoratore e vorrei sapere come posso verificare se l' azienda presso la quale presto attività  mi versa i contributi».

                                     Agostino - Macerata        

Riguardo al quesito posto, è necessario precisare che è buona norma per ogni lavoratore conservare con cura i documenti utili a comprovare le proprie condizioni professionali e le vicende relative al rapporto di lavoro, oltreché conoscere e controllare la propria retribuzione e le ritenute effettuate ai fini previdenziali (contratto di assunzione, buste paga, modello cud - che è l' ex modello 101 - , modello 01/m). In caso i contributi risultassero omessi, ancorché dovuti, potrà  attivare le procedure idonee alla salvaguardia dei suoi diritti previdenziali, denunciando all' Inps l' inadempienza da parte del datore di lavoro.
Non conoscendo la data di inizio del suo rapporto di lavoro, le consigliamo di effettuare la verifica al più presto. Infatti, le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti si prescrivono nel termine di cinque anni e il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati. Ciò significa che se lei non dovesse denunciare all' Inps un' eventuale omissione contributiva entro 5 anni dall' insorgenza dell' obbligo di versamento dei contributi stessi, il suo diritto si estinguerebbe.
Per la denuncia - che può essere fatta anche utilizzando un modello appositamente predisposto dall' Inps - e per tutte le altre procedure legate alla verifica dei versamenti e al recupero dei «vuoti» contributivi, la invitiamo a rivolgersi a un patronato, che le presterà  tutela e assistenza gratuite.

 

PER SAPERNE DI PIà™

, chiama il numero verde Servizi Cisl 800/249307

Data di aggiornamento: 26 Giugno 2017