L'insidiosa ricerca della documentazione

Gianni Tosini, responsabile del settore emigrazione dell’Inas-Cisl, risponde ai quesiti dei lettori.
10 Marzo 1997 | di

'Vivo in Canada, e da anni sono abbonata al 'Messaggero di sant'Antonio'. Prima di venire in Canada ho lavorato in Colombia. Ho presentato domanda di pensione e attendo la definizione da parte di quel paese. Chiedo un vostro consiglio'.

Americo Aimola

Merritt, Canada

La ringrazio per la documentazione che mi ha inviato e come avevo scritto in precedenza, non posso intervenire direttamente con l'ente previdenziale colombiano in quanto non esiste una convenzione per la sicurezza sociale tra il nostro paese e la Colombia, e non mi risulta neppure che esistano patronati. Quindi, per velocizzare le pratiche, dovrebbe rivolgersi al consolato italiano di Bogotà , ovviamente tramite il consolato italiano di Vancouver. Presumo, vista la documentazione, che il consolato colombiano di Vancouver segua già  il suo caso.

Da parte nostra tenteremo di metterci in contatto con il rappresentante della comunità  italiana della Colombia presso il Cgie (Consiglio generale degli italiani all'estero), sperando di ottenere quanto prima una risposta. Da accertamenti effettuati risulta che l'Inps ha respinto la sua domanda italiana per insufficienza contributiva. Su questa seconda sua richiesta bisognerebbe saperne di più.

Pratica in dirittura d'arrivo

'Sono abbonata al 'Messaggero' da molti anni e chiedo un vostro aiuto per sollecitare la mia pratica di pensione. Alla fine del 1993, dopo la morte del mio marito, pensionato militare, ex carabiniere, feci domanda di reversibilità  all'ufficio centrale del department of Social security di Hobart, in Tasmania. La mia domanda fu accolta senza difficoltà  e partì per l'Italia. Fino a oggi, però, non ho ricevuto nessuna notizia. Il patronato a cui mi sono rivolta mi ha detto di aspettare. Nel febbraio del 1996 ho fatto un sollecito, ma a tutt'oggi non ho ancora ricevuto alcuna risposta'.

Franca Villani

Victoria, Australia

È da qualche mese che continuiamo a fare ricerche sulla pensione da lei sollecitata. Abbiamo la ricevuta della pensione di suo marito e la data del suo decesso, ma questo non basta; occorrono anche i suoi dati anagrafici personali per proseguire nella ricerca. Pensa comunque che la sua domanda sia in via di definizione in quanto sono ormai trascorsi i tempi tecnici.

In attesa del ricorso

'Scrivo al 'Messaggero di sant'Antonio' per avere chiarimenti riguardo la mia pensione di vecchiaia italiana che percepisco dal 1/03/95. Mi sembra che il calcolo non sia giusto in quanto ho lavorato in Italia per 14 anni, e in più ho effettuato dei versamenti volontari. Non mi hanno assegnato nemmeno l'integrazione al minimo e il patronato al quale mi sono rivolta ha fatto ricorso e sono in attesa di notizie. Aggiungo che l'ente previdenziale francese ha inviato a Reggio Calabria ulteriori documenti sulla posizione francese in quanto ho cresciuto due figli e per la legge francese ho diritto a ulteriori 16 trimestri'.

Maria Lazzarino

Neufchef, Francia

Dalla documentazione che mi ha inviato apprendo del ricorso presentato che il suo patronato ha inoltrato. Inoltre, del suo caso si interessa anche il Centro della sicurezza sociale francese dei lavoratori migranti, pertanto La preghiamo di attendere l'esito di tale ricorso. Per quanto concerne l'integrazione al minimo (nel qual caso il ricorso della sua pensione non raggiungesse tale minimo), le confermo che essa non è più esportabile per i cittadini emigrati che risiedono in un altro paese dell'Unione, che non sia ovviamente l'Italia, poiché questo è previsto dal regolamento numero 1247/1992 che in tale anno è entrato in vigore e ha modificato e integrato il precedente regolamento numero 1408 del 1971.

Tale regolamento prevede che sia il paese europeo dove risiede il pensionato a elargire eventuali prestazioni previdenziali non contributive a sostegno di chi ha pensioni o entrate finanziarie non sufficienti alla sopravvivenza. Rammento ai lettori che quanto introdotto dalla Cee nel 1992 è stato ampiamente dibattuto sulle colonne del 'Messaggero', e per una serie di motivi: il nostra atteggiamento è sempre stato di netta opposizione all'introduzione di queste nuove norme.

Ultima possibilità : l'Australia

'Mi rivolgo a voi per chiedere un aiuto per quanto riguarda la mia pensione italiana. Dopo cinque anni di servizio di leva in Italia mi sono trasferito in Argentina e nonostante abbia vissuto per 36 anni non risultano versati i contributi. Stessa cosa vale per l'Italia ma nel nostro paese vanto i suddetti cinque anni di militare. Nel 1988 iniziai la domanda, e fino a oggi non ho ricevuto nessuna risposta e credo che con 5 anni di militare ci cui 4 in Italia almeno la pensione italiana mi aspetti'.

Rocco De Nicola

Ashfield, Australia

Dalle ricerche effettuate risulta che la sua prima domanda: quella del 1988 è stata respinta dalla sede Inps di Ancona il 14/09/94 mentre quella presentata nel 1993 è stata archiviata dalla sede Inps di Catanzaro il 19/12/94. La documentazione da lei inviata è completa per la parte italiana. Infatti, per quanto concerne i contributi italiani per i cinque anni di militare non vi è alcun problema, ma nulla ci dice del periodo argentino. Per avere la pensione da lei richiesta già  nel 1988 occorre avere oltre ai 5 anni in Italia almeno 10 anni di contributi versati in Argentina o in un altro paese convenzionato con l'Italia da accordi di sicurezza sociale.

Capisco che alla sua età , (82 anni), non sarà  possibile procurare la documentazione a supporto della posizione assicurativa dell'Argentina, ma senza questo non possiamo fare nulla. Lei ci scrive dall'Australia: in questo paese è sufficiente essere stato residente per avere diritto al 'periodo assicurativo' e quindi totalizzare con l'Italia. Per valutare quest'ultima possibilità  occorre che lei ci faccia sapere da che età  è emigrato in Australia e quanti anni ha di residenza in questo paese.

Taccuino pensioni

LE PENSIONI IN BELGIO
Pensione di reversibilità 

Ne hanno diritto sia le donne che gli uomini. A questi ultimi, la legge d'applicazione decorre dal 31/12/1983.

Condizioni

Età  minima, 45 anni. Tale limite di età  scade per coloro che hanno figli a carico, e per gli invalidi.

Le domande devono essere presentate presso il servizio comunale competente per i residenti in Belgio, presso la sede Inps provinciale per i residenti in Italia, nei dodici mesi seguenti il decesso del congiunto.

Le pensione di reversibilità  viene sospesa in caso di nuovo matrimonio.

L'ammontare della pensione di reversibilità  è pari all'80 per cento della pensione spettante al coniuge deceduto, calcolato al tasso del capofamiglia.

Il cumulo tra la pensione di reversibilità  e la pensione di vecchiaia personale non può oltrepassare il 110 per cento dell'ammontare della pensione di reversibilità  per una carriera completa. La carriera completa si ottiene moltiplicando l'ammontare della pensione di reversibilità  per la frazione inversa della propria carriera.

Per esempio: la vedova ha diritto a una pensione di vecchiaia di 129.800 frs. annui. Ha diritto anche a una pensione di reversibilità  di 325.92 frs. per una carriera di 32/36 del congiunto deceduto.

Il cumulo autorizzato tra vecchiaia e reversibilità  sarà  di 325.925 x 36/32 x 110 per cento = 403.332 frs.

Quindi sarà  pagata una pensione di reversibilità  pari a:

403.332 - 129800 (pensione di vecchiaia) = 273.532 frs.

È prevista la reversibilità  anche per eventuali rendite.

Per le vedove dei minatori rimangono invariate le disposizioni relative all'assegno di riscaldamento già  illustrate.

Il pagamento della pensione di reversibilità  viene sospeso in caso di pagamento di indennità  per malattia, disoccupazione o invalidità . L'invalidità  estera viene considerata come prestazione di vecchiaia.

Ogni contestazione deve essere presentata al tribunale del lavoro competente, nel mese susseguente la notifica del provvedimento adottato.

Pensione del coniuge separato o divorziato

Il coniuge legalmente separato, il cui stato è comprovato da un atto ufficiale, ha diritto a una quota sulla pensione dell'altro coniuge. Non c'è bisogno di presentare una regolare domanda in quanto la procedura si effettua d'ufficio.

L'ammontare della pensione del coniuge separato è pari alla metà  della pensione calcolata al tasso di capofamiglia per l'altro coniuge, a condizione di non possedere altri redditi. Ogni pensione personale viene defalcata dall'ammontare della pensione di coniuge separato. Tale pensione comporta anche il pagamento automatico della metà  dell'assegno di ferie concesso all'altro coniuge.

Il coniuge divorziato che non ha contratto un nuovo matrimonio può pretendere una pensione come divorziato anche se è titolare di pensione personale. La domanda deve essere regolarmente introdotta presso il comune del luogo di residenza o, per chi risiede in Italia, presso la sede provinciale dell'Inps.

La pensione viene calcolata come la pensione normale solo per gli anni di convivenza comune fino alla data del divorzio.

(2-continua)

Data di aggiornamento: 03 Luglio 2017